Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33148 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 22/02/2018, dep. 21/12/2018), n.33148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5862-2017 proposto da:

F.A., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI n.13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PARLATORE,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DI

FRANCIA, EMANUELA BOTTEGA;

– ricorrenti –

contro

V.R., E.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1960/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI

ALESSANDRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/7/2016 il Tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. il gravame interposto dal sig. F.A. e dalla sig.ra S.P. in relazione alla pronunzia G. di P. Treviso n. 649/2014, di condanna al pagamento di somme in favore dei sigg. V.R. e E.S. a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato giusta contratto di locazione tra essi intercorso.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il F. e la S. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 447 bis c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 392 del 1978, art. 27,L. n. 431 del 1998, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con il 4 motivo denunzia violazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 112,342 c.p.c., artt. 10,111,117 Cost., art. 6 CEDU, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., l'”atto di citazione del 28.08.2013″, il “contratto di locazione del 20.10.2005″, l'”art. 2 del contratto di locazione”, la “raccomandata del 25.02.2013”, la “comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2013”, il “recesso… comunicato nel febbraio del 2013”, la “sentenza nr. 649/2014, depositata in cancelleria il 05.06.2014″, l'”atto di citazione dell’11 luglio 2014 notificato in data 8 luglio 2014”, la “sentenza n. 2143 del 31.1.06”, la “raccomandata di disdetta”, la “ricevuta di spesa per Euro 67,00”, il “1 documento”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, gli odierni ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va d’altro canto osservato, con particolare riferimento al 5 motivo, che in violazione dell’art. 342 c.p.c. non risultano idoneamente censurate le statuizioni contenute nell’impugnata sentenza secondo cui: a) gli odierni ricorrenti ed allora appellanti nulla dicono “circa gli elementi essenziali del contratto di locazione e le previsioni in esso contenute, sul bene che ne costituiva oggetto, sui canoni, sulle modalità con cui si sono svolti i rapporti fra le parti” con la conseguenza che evidente è la “difficoltà di stabilire se le censure mosse alla sentenza del Giudice di Pace possano ritenersi fondate, non avendo provveduto i signori F. e S. a descrivere le circostanze che risultano centrali ai fini della controversia” ed è “inevitabile che detta criticità si riverberi su una scarsa chiarezza quanto al rapporto logico fra gli argomenti posti a fondamento dell’appello e le modifiche richieste alla sentenza del Giudice di Pace”; b) “in altri passaggi ancora la genericità con cui sono state riferite alcune circostanze non consente di comprendere pienamente quali siano i presupposti delle richiesta attoree. A tal proposito basti osservare che l’istanza di condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione per Euro 1.500,00 non vede alcuna specificazione in punto di somma mensile in tal senso prevista, nè quanto alla data in cui sarebbe avvenuto il rilascio dell’immobile da parte del/i conduttori”.

Non può infine sottacersi che pure allorquando denunziano error in procedendo ex art. 112 c.p.c. gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente richiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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