Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33147 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28928-2017 proposto da:
U.A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CHIETI;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 122/2017 del GIUDICE DI PACE di CHIETI,
depositata il 05/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2018 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE
FRANCESCO ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Chieti, con l’ordinanza n. 122 del 2017 (pubblicata il 5 ottobre 2017), ha respinto il ricorso proposto dal sig. U.A.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento di espulsione adottato, nei suoi confronti, dal Prefetto di Chieti.
Il G.d.P. ha condiviso la decisione del Prefetto atteso che l’espulso, entrato irregolarmente in Italia e privo di permesso di soggiorno, si era reso responsabile – anche con diverso alias – di fatti di reato accertati e sanzionati.
Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con i quali lamenta la violazione: a) dell’art. 8 CEDU e TU n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), (regolare coniugio con persona vivente in Italia e seconda paternità prossima, con conseguente diritto alla coesione familiare); b) dell’art. 3 CEDU (pericolo per i diritti della persona in caso di ritorno in Nigeria).
La P.A. non ha svolto difese.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto, se è certamente principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3004 del 2016) quello secondo cui “il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero avente figli minori che si trovano nel territorio italiano e che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al tribunale per i minorenni il rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico degli stessi, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute, è illegittimo, per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 31, comma 3, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare”, è pur vero che, nella specie, l’affermata deduzione di tali ragioni non risulta svolta con la necessaria autosufficienza nè sono indicati i documenti che ne sono il supporto probatorio.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario provvedere sulle spese di questa fase non avendo l’intimato Ministero svolto difese.
Al rigetto del ricorso non segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato atteso che, ratione materiae, il ricorrente è ammesso al PASS ex lege.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018