Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33144 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27132-2017 proposto da:
A.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTORE DELLA PROVINCIA DI VARESE;
– intimati –
avverso il decreto n. 9971/2017 del GIUDICE DI PACE di TORINO,
depositato il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE
FRANCESCO ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Torino, con la ordinanza resa nel proc. RG n. 9971 del 2017 (pubblicata il 26 maggio 2017 h. 10.55), ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.Z., cittadino pachistano, per la non convalida del trattenimento disposto ai sensi del T.U. artt. 13 e 14 di cui al D.Lgs n. 286 del 1998 dal Questore di Varese, a seguito del provvedimento di espulsione del Prefetto, atteso che – secondo la prospettazione dell’interessato – egli era, assieme a tutta la propria famiglia, convivente anche con il fratello, e cittadino italiano, sig. A.T..
Con il menzionato provvedimento il G.d.P., dopo la verbalizzazione delle dette circostanze, si è limitato a disporre la convalida del provvedimento del Questore.
Successivamente (alle h. 11,05) ha depositato alcune note motivazionali al menzionato provvedimento, ma prive di alcuna risposta riguardo alla circostanza allegata dal ricorrente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. A.Z., lamentando, anzitutto, la radicale mancanza della motivazione (non potendo considerarsi tale quella redatta con atto successivo, sia pure di poco posteriore) e, in secondo luogo, l’omesso esame della circostanza relativa alla sua convivenza con un parente di secondo grado avente la cittadinanza italiana.
La P.A. non ha svolto difese.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Infatti, il ricorso è manifestamente fondato per mancanza della motivazione, sia con riguardo al verbale di convalida, che l’ha disposta senza alcuna spiegazione, e sia con riguardo alla successiva integrazione motivazionale, che ha omesso del tutto di dar risposta alla circostanza allegata e documentata dal ricorrente (ossia la convivenza del ricorrente con il fratello e cittadino italiano).
In ogni caso il potere decisorio si era già consumato con il provvedimento (immotivato) di convalida.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio – anche in ordine alle spese di questa fase, al G.d.P. di Torino, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Giudice di Pace di Torino, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018