Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33143 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26992-2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3101/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3101 del 2017 (pubblicata il 4 luglio 2017), in reiezione dell’appello proposto dal sig. A.S., cittadino della Nigeria, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto sia la domanda di protezione internazionale e sia quelle subordinate, pure proposte.

Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora rileva, anzitutto non aveva pregio la doglianza relativa alla sua audizione da parte di un solo componente della speciale Commissione territoriale, in quanto tale possibilità era prevista dalla legge e il richiedente non aveva fatto alcuna richiesta al riguardo; inoltre, la narrazione dei fatti svolta dal richiedente asilo (l’aver cercato di sfuggire ad una situazione di violenza generalizzata nel corso della quale erano anche periti il padre e la figlia di tre anni, mentre andava a scuola) non corrispondeva alla situazione dei luoghi di provenienza (l’Edo State) che non era interessata da situazioni di violenza indiscriminata (diniego di protezione sussidiaria) e nè egli apparteneva ad una particolare categoria soggettiva svantaggiata (diniego del permesso umanitario).

Il ricorrente assume (con due mezzi) la violazione di legge: per la mancata informazione circa la possibile attivazione dell’audizione collegiale amministrativa e per la mancata concessione di una forma di protezione umanitaria residuale.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche, ma che non sono tali da portare ad un ripensamento della soluzione proposta.

Infatti, il ricorso è manifestamente infondato: a) in ordine alla prima censura, perchè – a seguito della modifica operata dal D.L. n. 119 del 2014 – è ora stabilito, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1-bis, che ” Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell’art. 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.”.

Nella specie, la asserita non corretta comunicazione della facoltà di ottenere un’audizione collegiale amministrativa, non si è accompagnata alla denunciata lesione di un diritto fondamentale, tale da integrare una menomazione del proprio diritto fondamentale di esporre tutto quanto fosse utile e necessario a far comprendere la propria condizione individuale, sicchè appare corretta la motivazione esposta dalla Corte territoriale, in quanto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19040 del 2018):

in tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero ch’egli può essere sentito anche dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale Commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione (che è pienamente consentita anche in forma monocratica) potendo essa essere integrata solo ove il difetto dell’avvertenza di legge (di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1-bis) abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo circostanziato e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale;

b) in ordine al diniego della protezione umanitaria, in quanto il presunto difetto della motivazione, che invece è presente, in disparte le modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni nella L. n. 132 del 2018), integra una richiesta di riesame delle risultanze e una istanza di rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con il rigetto del ricorso, senza che sia necessario provvedere sulle spese di questa fase non avendo l’intimato Ministero svolto difese.

Al rigetto del ricorso non segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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