Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33141 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4678-2018 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAI DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2 agosto 2017, ha rigettato il gravame di A.T., cittadino della Nigeria, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

egli aveva riferito del rischio di essere condannato a morte o di essere aggredito per la sua relazione con la seconda moglie di suo zio, di essere stato indotto a trasportare a sua insaputa un carico di droga in Libia dove era stato arrestato dalla polizia e poi rilasciato su cauzione e, quindi, di avere raggiunto l’Italia;

la Corte ha ritenuto il racconto confuso, non riscontrabile in alcun modo e comunque non indicativo di un rischio persecutorio nè di danno grave, nonchè in contraddizione con le informazioni sulle condizioni generali del Paese, desumibili da report internazionali; non sussistenti condizioni di vulnerabilità per riconoscere la protezione umanitaria;

avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero dell’interno ha presentato controdeduzioni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

entrambi i motivi, denunciando motivazione assente o carente, sono inammissibili, risolvendosi nella richiesta di riesame di apprezzamenti di fatto, al di là di quanto consentito dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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