Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33140 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4675-2018 proposto da:
K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIA BASSAN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA, PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2682/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2017, ha rigettato il gravame di K.E., cittadino del Ghana, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione per motivi umanitari;
egli aveva riferito di essere fuggito dal Ghana, a seguito di una disputa con la zia materna, e di avere raggiunto la Libia, dove aveva trovato lavoro come muratore, ma di essere fuggito perchè aggredito dal datore di lavoro e per le difficoltà economiche;
la Corte ha negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avendo la parte impugnato in appello la valutazione del primo giudice di non credibilità della narrazione, ed ha ritenuto insufficienti le addotte ragioni economiche, ai fini della protezione umanitaria; ha confermato la revoca disposta dal tribunale dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, notificato al Ministero dell’interno, che si è difeso con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
il primo motivo è inammissibile perchè, in parte, non coglie la ratio decidendi, costituita dall’assorbente valutazione di non credibilità soggettiva del richiedente la protezione e, in parte, censura apprezzamenti di fatto in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in disparte la questione della rilevanza del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113; il secondo motivo, con il quale è censurata la statuizione che ha rigettato il gravame avverso la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la revoca dell’ammissione al suddetto patrocinio adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione del citato D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata del D.P.R. citato, art. 113 (Cass. n. 3028/2018, n. 29228/2017); il ricorso è inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018