Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3314 del 19/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3314 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 14724-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BOFFARDI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO NUNZIANTE CESARO giusta procura a
Margine del controricorso;

– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA;

Data pubblicazione: 19/02/2016

- intimata avverso la sentenza n. 356/5/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA-SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 05/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Considerato in fatto
Nella controversia nascente dall’impugnazione da parte di
AnnaMaria Boffardi di cartella di pagamento relativa ad irpef, iva ed
irap dell’anno di imposta 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Campania- sezione distaccata di Salerno, con la sentenza indicata
in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la
sfavorevole decisione di primo grado.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che il procedimento
notificatorio dell’avviso di accertamento, atto prodomico dell’impugnata cartella
esattoriale, presentava lacune ed omissioni delle formalità previste dalla normativa
di cui alla legge n.890/92, necessarie e dirette al pedionamento della
procedura…Né l’appellato, cui incombeva il relativo onere ha fornito in giudkio la
prova relativa all’effettivo compimento delle formalità previste dalla cit. normativa
anche mediante la prodtkione di atti equipollenti all’avviso di ricevimento CAD”.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico
motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., con la
quale si proponeva il rigetto del ricorso, è stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Ritenuto in diritto

Ric. 2014 n. 14724 sez. MT – ud. 13-01-2016
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13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

1.Con l’unico motivo rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per

il giudkio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alfart.360
comma i n.5 c.p.c.

la ricorrente lamenta che la Commissione Regionale,

nel ritenere che l’appellato non avesse fornito prova relativo
all’effettivo compimento delle formalità ..anche mediante la prodtkione di

spiegato in cosa fosse concretamente individuabile la carenza
probatoria, dall’altro avrebbe omesso di valutare le deduzioni e la
prova, peraltro, già offerta dall’Ufficio in primo grado, dell’avvenuta
compiuta g-iacenza attestata dall’Ufficio postale con il timbro relativo
ad atto giudiziario non ritirato, dell’avvenuta immissione del CAD in
nella cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo e dell’avvenuta
spedizione di comunicazione di avvenuto deposito.
2.La censura è fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte
(sentenza n.8053/14) hanno statuito che “l’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un
vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame
di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso,
il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come”
e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra
le parti e la sua “decisività”.

Ric. 2014 n. 14724 sez. MT – ud. 13-01-2016
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atti equipollenti all’avviso di ricevimento CAD, da un canto non avrebbe

Nella specie, dallo stesso tenore testuale del capo di sentenza
impugnato con il quale il Giudice di appello ha ritenuto che la
procedura di notificazione non fosse stata compiutamente effettuata
non avendo l’appellante fornito prova anche mediante la produzione di
atti equipollenti all’avviso di ricevimento CAD, emerge come la

storico (decisivo nell’accezione sopra illustrata e risultante dalla
documentazione indicata in ricorso) della sussistenza di prova della
notificazione per compiuta giacenza dell’accertamento offerta
mediante deposito dell’avviso di ricevimento … dal quale risultava, stante
la temporanea assenta del destinatario che il plico era stato depositato presso
l’ufficio postale, era stato immesso il CAD ed era stata .spedita la comunitnione di
avvenuto deposito con raccomandata.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale
della Campania, in diversa composizione, perché provveda al riesame
oltre che a liquidare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali,
alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2016.

Commissione Regionale abbia del tutto omesso di esaminare il fatto

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