Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3314 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3314 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 26315-2012 proposto da:
SECHI GIANLUCA C.F. SCHGLC78S061452S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI
FABBRI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA
LAURA SOLINAS, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3857

VIGILANZA SARDEGNA – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona
del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo

Data pubblicazione: 12/02/2018

studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIGIO
PINNA, giusta delega in atti;
– controricorrente nonché da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.

CUALBU CRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE

DELL’UNIVERSITA’

11,

presso

lo

studio

dell’avvocato FRANCESCO LUIGI FABBRI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA LAURA SOLINAS, giusta
delega in atti;
– ricorrente successivo contro

VIGILANZA SARDEGNA – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIGIO
PINNA, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 215/2012 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
12/06/2012 R.G.N. 367/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

che la

Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per:
in via principale inammissibilità,

in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato STEFANIA SARACENI.

Rg 26315/2012 Udienza 5.10.2017

Fatti di causa
1.La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 30.5.2012
accoglieva l’appello di Cooperativa Vigilanza Sardegna avverso la
sentenza n. 951/2011 del Tribunale di Sassari e, in riforma della
detta sentenza, rigettava la domanda proposta da Sechi Giancluca,

di rimborso spese viaggi e per il tempo di viaggio delle somme
indicate nella sentenza di primo grado.
2.A fondamento della propria decisione la Corte territoriale
osservava che i lavoratori facevano discendere il diritto al rimborso
spese ed alla retribuzione per il tempo di viaggio dalla
contrattazione collettiva e dagli artt. 79 e 80 pacificamente
applicati al rapporto. L’art. 79- secondo la Corte- prevede che gli
Istituti impieghino i lavoratori, compatibilmente con le esigenze di
servizio, in località prossime ai luoghi di abituale dimora, mentre
l’art. 80 prevede un rimborso spese di viaggio laddove la
prestazione sia da rendere in luoghi diversi dalle normali località di
lavoro ed il trattamento economico previsto per le ore
effettivamente prestate con i mezzi autorizzati . Era necessario
pertanto individuare la normale località di lavoro che doveva
identificarsi non in Sassari ma nel territorio della Provincia tenuto
anche conto che i dipendenti non erano tenuti a passare per
Sassari prima di prendere servizio, né in Alghero; inoltre l’art. 80
subordina il diritto vantato all’autorizzazione all’uso del mezzo
proprio, nel caso in esame non provato.
3.Per la cassazione propongono ricorso con separati ricorsi il Sechi
ed il Cualbu che hanno formulato due motivi: resiste con separati
controricorsi la Cooperativa Vigilanza Sardegna.

Ragioni della decisione
I due ricorsi sono di contenuto identico.
i

Litarru Salvatore e Cualbu Christian diretta al pagamento a titolo

Rg 26315/2012 Udienza 5.10.2017

Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dì
norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (
CCNL: art. 79 e 80) in riferimento agli artt. 1362 e seguenti cod.
civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia.

Era errata

località di lavoro posto che era emerso che la sede operativa della
società convenuta era in Sassari e che, nell’ambito di tale
circondario, veniva svolta gran parte della prestazione, come
emergeva dai rapporti dei servizi acquisiti dalla Questura.
Il motivo appare improcedibile circa la prima doglianza e
inammissibile nel complesso. Questa Corte, a sezioni unite, ha
affermato il principio per cui “in tema di giudizio per cassazione,
sussiste l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma,
n. 4, cod. proc. cív., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del
ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti
e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la
produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto
agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante
il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo
presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai
sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni
caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità
ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei
dati necessari al reperimento degli stessi ” ( Cass. sez. un. n.
22726/2011- confermata da Cass. sez. lav. n. 195/2016 e da
cass. SSez. Lav. n. 4350/2015 e da numerosissime altre, principio
2

l’interpretazione offerta dalla Corte di appello circa la normale

Rg 26315/2012 Udienza 5.10.2017

peraltro meno drastico rispetto alla precedente giurisprudenza
che non riteneva sufficiente la specifica indicazione degli elementi
per reperire i contratti collettivi negli atti processuali). Nel caso in
esame i contratti di cui si deduce l’erronea interpretazione non
sono stati prodotti né è stato indicato con precisione l’incarto

quanto riguarda i rapporti di cui si parla nella seconda parte del
motivo va fatto discorso analogo in quanto i rapporti non sono
stati inammissibilmente prodotti in chiara violazione dell’art. 369
cod. civ. proc., anche se costituiscono i documenti sui quali si
fondano gli argomenti sviluppati nella seconda parte del motivo:
la stessa trascrizione è stata offerta solo a campione e quindi non
consente neppure di poter verificare la tesi avanzata dai ricorrenti
che peraltro, in ogni caso, dovrebbe essere valutata con
riferimento a quanto previsto dal CCNL, profilo come detto per il
quale sussiste una condizione di improcedibilità alla luce
dell’orientamento consolidato da questa Corte che si condivide e
cui si intende dare continuità.
Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 cod.
civ. proc. e dell’art. 2697 cod. civ. per mancato o insufficiente
esame di punti decisivi della controversia. Violazione di norme di
diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in riferimento
agli artt. 79 e 80 CCNL ed all’art. 2066 cod. civ. secondo comma,
e dell’art. 1139 cod. civ. L’uso del mezzo proprio era dimostrato
nei fatti dalle modalità di esplicazione del servizio quale
documentate dai fogli di incarico e dai rapporti inviati dalla
Cooperativa all’autorità di pubblica sicurezza. Ai sensi degli artt.
79 ed 80 CCNL spettava il chiesto rimborso.
Il motivo appare nel complesso inammissibile per quanto sopra
detto in ordine alla mancata produzione in questo grado del
3

processuale ove gli stessi siano rinvenibili in copia integrale. Per

Rg 26315/2012 Udienza 5.10.2017

giudizio del CCNL (ed anche alla mancata indicazione specifica
dell’incarto processuale ove questo sia eventualmente reperibile
in copia autentica) e della documentazione citata, la quale ultima
in ogni caso andrebbe valutata alla luce delle disposizioni
contrattuali.

lite- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorsi. Condanna ciascuno dei
ricorrenti al pagamento, in favore di controparte, delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano per ciascun ricorrente in
euro 200,00 per esborsi, nonché in euro 3.500,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie al 15% per cento, ed accessori come
per legge.
Così deciso in Roma il 5.10.2017
Il Presidente

Si deve quindi dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi. Le spese di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA