Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3314 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30746-2019 proposto da:

U.K., rappresentato e difeso dall’avv.to DAVIDE ASCARI,

(davide.ascari.ordineavvmodena.it) con studio in Modena, Corso Duomo

20 ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

avverso la sentenza n. 3558/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONJELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.K., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10 13 e 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c);

3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 che risulta, dunque, inosservato: nulla, infatti, viene riportato dal ricorrente in ordine alla storia vissuta in relazione alla quale ha domandato la protezione internazionale declinata nelle varie forme gradate.

4.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui:

a. “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.” (Cass. SU 11308/2014);

b. “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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