Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3314 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, (ud. 28/10/2016, dep.08/02/2017),  n. 3314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorse 25250-2010 proposto da:

G.V., (c.f. (OMISSIS)), G.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15,

presso l’avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;

– intimate –

Nonchè da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (c.f./p. (OMISSIS)), succeduta all’ENEL

S.P.A. – Divisione Distribuzione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZIO, 14, presso l’avvocato GIUSEPPE O. LAGOTETA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MAMMOLITI,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.V. (c.f. (OMISSIS)), G.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15,

presso l’avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 235/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/03/2.010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARINO PATRIZIA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale ENEL,

l’Avvocato BACCARI CATERINA, con delega, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V. e G.L., proprietari di un terreno in agro di (OMISSIS) occupato in via d’urgenza e poi, nel novembre 2002, espropriato dall’ENEL S.p.A. per la realizzazione di una cabina elettrica, chiesero alla Corte d’Appello di Catanzaro la determinazione delle giuste indennità, allegando la natura irrigua del fondo e la loro qualità di imprenditori agricoli.

Per quanto ancora rileva, la Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, nel determinare le indennità dovute, escluse sia la dedotta natura irrigua, che la spettanza della triplicazione dell’indennità, dovuta al proprietario coltivatore diretto in ipotesi di cessione volontaria, e compensò le spese.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i G. con due mezzi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito l’Enel, che ha proposto ricorso incidentale con un motivo, resistito da controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 17 è infondato.

3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, (cfr. Cass. 3706 del 2015; n. 4784 del 2012; n. 12306 del 2008; n. 2477 del 2003; n. 17714 del 2002), la L. n. 865 del 1971, art. 17, nel riconoscere il diritto all’indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sostentamento dalla coltivazione del suolo, ne condiziona l’erogazione (oltre che alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici) all’utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Il requisito della prevalenza della componente lavorativa vale a distinguere il coltivatore diretto dall’imprenditore agricolo, il quale esercita l’attività di coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro, e con impegno prevalente di manodopera subordinata. Tale soggetto resta pertanto escluso dal novero di quelli aventi diritto al beneficio, al pari dell’affittuario che eserciti attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallo art. 3 Cost., avuto riguardo alla differenza oggettivamente esistente tra i predetti soggetti e quelli espressamente menzionati dall’art. 17 cit.

4. La circostanza che l’art. 40, comma 4 TU sulle espropriazioni abbia previsto la maggiorazione in ipotesi di espropriazione di area coltivata dal proprietario imprenditore agricolo (peraltro rapportata al valore agricolo medio) non depone in alcun modo in favore della tesi dei ricorrenti, tenuto conto che la disposizione in commento, a carattere innovativo, non è applicabile ratione temporis al caso in esame.

5. Il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte territoriale nell’escludere la natura irrigua del fondo, pur essendo presente un pozzo artesiano, è inammissibile: sotto le mentite spoglie del vizio motivazionale, i ricorrenti chiedono infatti a questa Corte di affermare, direttamente, la natura irrigua del fondo dalla presenza del pozzo, senza considerare che detta natura è stata esclusa dai giudici del merito, in aderenza agli accertamenti del CTU (insussistenza di manufatti idonei all’emungimento ed all’irrigazione, assenza di documentazione), laddove, la circostanza che le indagini peritali siano intervenute a distanza di tempo appare irrilevante, costituendo onere per i ricorrenti, che intendevano trarre conseguenze favorevoli, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di fornire altrimenti la prova del loro assunto.

6. Col proposto ricorso incidentale, l’Enel censura, per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, per assenza di motivazione e per vizio di motivazione, la statuita compensazione delle spese.

7. Il motivo è inammissibile. Come, pure, ricorda il ricorrente incidentale, nella disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato, e, nella specie, non lo è, il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale ambito e rientra nel potere discrezionale possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale ambito e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione, anche se priva di motivazione, dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

9. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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