Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33139 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4493-2018 proposto da:
E.I.M. (ALIAS M.), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2801/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 30 novembre 2017, ha rigettato il gravame di E.I.M., cittadino della Nigeria, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
la Corte ha ritenuto che la narrazione del richiedente fosse inverosimile, avendo egli dichiarato di essere fuggito dal paese perchè minacciato dalla setta religiosa degli Ogboni, che avrebbero voluto farne un loro adepto, come era stato suo padre, senza fornire alcuna precisazione sull’appartenenza del genitore a quella setta e sostenendo anzi di non averlo mai visto compiere i riti tipici e di non avergli visto il tatuaggio usato dagli aderenti; inoltre, esaminando il fondo delle domande di protezione sussidiaria e umanitaria, ha ritenuto che dalle informazioni assunte non risultasse nell’Edo State alcuna situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato, nè emergevano profili di vulnerabilità idonei a giustificare l’esistenza di rischi in caso di rimpatrio;
avverso questa sentenza il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Ministero dell’interno, che ha presentato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
il primo motivo si risolve in una generica censura di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito sindacabile nei confini (nella specie cm valicati) del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 – circa la non credibilità del racconto del richiedente la protezione, anche in contraddizione con le informazioni acquisite sulle condizioni socio-politiche e di sicurezza del suo Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c);
la valutazione di non credibilità e inattendibilità della narrazione del richiedente asilo integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata che, se non (o, come in questo caso, inammissibilmente) censurata, è destinata a consolidarsi e a precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti i profili sostanziali della domanda di protezione, rendendola di per sè inaccoglibile, poichè non sussistono elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (in termini Cass. n. 21668/2015);
questa Corte ha evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925/2018);
devesi aggiungere che il suddetto principio è stato affermato nella poc’anzi menzionata decisione in relazione alla domanda di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);
tuttavia la medesima decisione non ha escluso – nè ben vero esiste valida ragione per escludere – che lo stesso principio abbia a valere anche rispetto alla domanda proposta ai sensi dell’art. 14, lett. c), esattamente come sostenuto dall’indirizzo interpretativo all’inizio richiamato (Cass. n. 21669/2015, ma anche implicitamente Cass. n. 23183/2015);
dovrebbe altrimenti ritenersi che quella statuizione sia sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione, proprio perchè (in tesi) inidonea ad assurgere a ratio decidendi, mentre la valutazione della generale attendibilità del richiedente è prevista dalla legge (D.Lgs. cit. art. 3 ss., comma 5 in particolare) come momento centrale per l’assolvimento dell’onere di “cooperazione” previsto a suo carico, sul quale soltanto è possibile innestare il dovere di cooperazione, non di sostituzione, istruttoria del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (a partire da SU n. 27310/2008);
la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce, come risulta dall’art. 3, comma 3, lett. b), c), d), e comma 4, del D.Lgs. cit., a tutti i profili di danno grave considerati dalla legge come condizionanti il riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. cit. art. 14);
di conseguenza, il secondo motivo, riguardante il fondo della domanda di protezione sussidiaria, cioè la valutazione del rischio di danno grave in caso di rimpatrio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)-c), è inammissibile per carenza di interesse, non potendo comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe fondata sulla rilevata inattendibilità e non veridicità delle dichiarazioni;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018