Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33137 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4046-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1399/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO;

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 giugno 2017, ha rigettato il gravame di O.M., cittadino del Mali, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

egli aveva riferito che poichè il padre voleva farlo arruolare nelle milizie del MNLA come mercenario per sfuggire alla povertà, aveva lasciato il suo Paese e temeva di farvi ritorno per le minacce del padre e per la generale situazione di guerriglia che caratterizzava il Mali;

ad avviso della Corte, il racconto del richiedente asilo era non credibile e contraddittorio per vari profili (il suo rifiuto di arruolarsi nelle milizie MNLA era da collocarsi in un periodo in cui non erano ancora iniziate le ostilità tra le forze governative e i separatisti del suddetto movimento e non si comprende perchè il padre mussulmano, che voleva fargli frequentare la scuola coranica, volesse farlo arruolare in un movimento separatista tuareg qual era quello indicato); il suo viaggio migratorio era iniziato per sfuggire alla povertà, quindi per ragioni economiche, come già rappresentato alla Commissione territoriale; di conseguenza, esaminando anche il merito della domanda di protezione, non poteva riconoscersi lo status di rifugiato politico e nemmeno la protezione sussidiaria, non essendovi collegamenti tra la vicenda personale e la situazione socio politica del Paese di provenienza che, tre l’altro, come emergeva dalle informazioni acquisite, era piuttosto stabile e non esisteva un pericolo concreto per la sua incolumità in caso di rimpatrio; inoltre, non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, non sussistendo una situazione di vulnerabilità nè di radicamento dell’appellante nel territorio italiano.

avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato al Ministero dell’interno che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della valutazione di non credibilità del suo racconto e, in via strumentale, della mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio per accertare le condizioni socio-politiche del suo Paese d’origine, è inammissibile, risolvendosi in una generica critica di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale ha attivato quei poteri di indagine ed ha escluso l’esistenza di condizioni particolari di insicurezza esistenti nel Mali;

la valutazione di non credibilità e inattendibilità della narrazione del richiedente asilo – in contraddizione con le informazioni acquisite sulle condizioni socio-politiche e di sicurezza del suo Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata che, se non (o, come in questo caso, inammissibilmente) censurata, è destinata a consolidarsi e a precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti i profili sostanziali della domanda di protezione, rendendola di per sè inaccoglibile, poichè non sussistono elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (in termini Cass. n. 21668/2015);

questa Corte ha evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925/2018);

devesi aggiungere che il suddetto principio è stato affermato nella poc’anzi menzionata decisione in relazione alla domanda di protezione di cui all’art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 251 del 2007;

tuttavia la medesima decisione non ha escluso – nè ben vero esiste valida ragione per escludere – che lo stesso principio abbia a valere anche rispetto alla domanda proposta ai sensi dell’art. 14, lett. c), esattamente come sostenuto dall’indirizzo interpretativo all’inizio richiamato (Cass. n. 21669/2015, ma anche implicitamente Cass. n. 23183/2015);

dovrebbe altrimenti ritenersi che quella statuizione sia sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione, proprio perchè (in tesi) inidonea ad assurgere a ratio decidendi, mentre la valutazione della generale attendibilità del richiedente è prevista dalla legge (D.Lgs. cit., art. 3 e ss., comma 5 in particolare) come momento centrale per l’assolvimento dell’onere di “cooperazione” previsto a suo carico, sul quale soltanto è possibile innestare il dovere di cooperazione, non di sostituzione, istruttoria del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale;

la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce, come risulta dal D.Lgs. cit., art. 3, commi 3, lett. b), c), d), e art. 4, a tutti i profili di danno grave considerati dalla legge come condizionanti il riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. cit., art. 14);

di conseguenza, il secondo e terzo motivo, riguardanti il fondo della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria, cioè la valutazione del rischio di danno grave in caso di rimpatrio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)-c), e di vulnerabilità soggettiva, sono inammissibili per carenza di interesse, non potendo comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe fondata sulla rilevata inattendibilità e non veridicità delle dichiarazioni; è da aggiungere, con riguardo alla protezione umanitaria, che la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ha accertato l’insussistenza in concreto del requisito di vulnerabilità soggettiva del richiedente, già alla luce del quadro normativo posto a base della sentenza di questa Corte n. 4455/2018, in disparte l’incidenza del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, in corso di conversione;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA