Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33135 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1876-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1440/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 28 settembre 2017, ha rigettato il gravame di R.M., cittadino del Bangladesh, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

egli aveva riferito di essere iscritto al partito BNP, come suo padre, e di essere stato aggredito da un gruppo di adepti del gruppo avversario (Awami League) che avevano distrutto la sua abitazione e di avere quindi lasciato il Paese per timore di essere ucciso dai seguaci di Awami League;

secondo la Corte, il racconto non era coerente nè plausibile e in contraddizione con le informazioni generali sul paese (il Bangladesh, anche alla luce della Risoluzione del Parlamento Europeo, non era interessato da conflitti armati o da violenza indiscriminata), nè il richiedente asilo aveva compiuto un ragionevole sforzo per circostanziarlo (non era chiaro se si trattasse di un episodio di criminalità comune o riferibile alla sua appartenenza al partito BNP, peraltro con un ruolo imprecisato e comunque non decisionale, nè era chiaro se a subire le minacce fosse stato lui o il padre); non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, non essendo riscontrabile il pericolo di grave danno in caso di rimpatrio, e di quella umanitaria, non ravvisandosi una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della sottovalutazione della motivazione politica della minacce subite dal ricorrente e della gravità della situazione socio-politica del Bangladesh, è inammissibile perchè non coglie nè scalfisce la ratio decidendi con la quale la Corte ha ritenuto non credibile il suo racconto, con un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede (vd. S.U. 8053/2014 sul nuovo art. 360 c.p.c.,n. 5;

non si deve provvedere sulle spese, avendo il Ministero dell’interno dichiarato di volersi costituire solo per partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa;

non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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