Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33134 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27869/013 proposto

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo stadio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO LATORRACA,

MARIO LAVATELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LOMBARDIA Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, in persona

del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1092/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/05/2013 R.G.N. 866/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE per delega verbale Avvocati

VINCENZO LATORRACA e MARIO LAVATELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 3073/13, ha accolto l’impugnazione proposta dal MIUR e dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia-Ufficio scolastico Provinciale di Varese, rei confronti di R.P., avverso la sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Varese.

2. La R., in servizio dall’anno scolastico 2005-2006 nei ruoli della scuola dell’infanzia presso la direzione didattica (OMISSIS), aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento degli anni pre-ruolo svolti presso le scuole materne paritarie (OMISSIS) (anni scolastici 1981/1982 2001/2002) e “(OMISSIS) (2002/2003-2003/2004), entrambe IPAB, e fosse ordinato alla pubblica amministrazione di provvedere all’attribuzione del corretto punteggio utile ai fini del trasferimento richiesto per il Comune di Bisuschio.

La lavoratrice richiamava il D.L. n. 370 del 1970, art. 2, comma 2, conv. dalla L. n. 576 del 1970.

3. La Corte d’Appello ha rilevato che la norma invocata dalla ricorrente riguarda il servizio pre-ruolo del personale docente delle scuole elementari statali, e alla stessa il Tribunale aveva fatto riferimento in ragione e dell’equiparazione operata dalla L. n. 444 del 1968, art. 18, tra il personale della scuola materna statale e quello della scuola elementare statale, dando rilievo alla natura pubblica delle scuole materne in questione in quanto IPAB.

Tuttavia, ha affermato la Corte d’Appello, la suddetta disposizione del D.L. n. 370 del 1970, in ragione del carattere eccezionale, non poteva trovare applicazione rispetto a coloro che avessero svolto attività di insegnamento presso istituti diversi da quelli indicati dal legislatore (scuole materne statali o comunali).

In ogni caso, non risultavano sussistere le condizioni poste in evidenza dal giudice di legittimità, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1151 del 2012 (che richiamava Corte Cost., sentenza n. 466 del 1990) sulla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, nè l’omogeneità dei servizi prestati.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la lavoratrice prospettando due motivi di impugnazione.

5. Resiste il MIUR con controricorso.

6. All’adunanza camerale del 27 giugno 2018, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per essere trattata in udienza pubblica, ed stata poi fissata all’odierna udienza pubblica.

7. In prossimità dell’udienza pubblica, la lavoratrice ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 370 del 1970, art. 2, conv. dalla L. n. 576 del 1970 e ai principi di non discriminazione e disparità di trattamento.

La ricorrente ricorda che la norma invocata prevede che (al personale docente delle scuole elementari statali) “sono altresì riconosciuti (…) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a “buono” o corrispondente”.

Il Consiglio di Stato con il parere n. 30/88 del 1989, sulla base della giurisprudenza costituzionale, aveva legittimato il riconoscimento dei servizi pre-ruolo qualora sostanzialmente identici a quelli indicati dalla norma, sussistendo il carattere pubblico dell’ente organizzatore della scuola materna, la soggezione alla vigilanza dell’Amministrazione competente, e l’omogeneità dei servizi prestati da detto ente rispetto a quelli di insegnamento nelle scuole materne statali o comunali.

Ciò rispondeva ai principi di non discriminazione e parità di trattamento tra scuola statale e scuola non statale, come sancito dalla L. n. 62 del 2000 e dalla giurisprudenza amministrativa.

Non era condivisibile, pertanto, l’affermazione dell’eccezionalità della norma al fine di escluderne l’applicazione.

La ricorrente richiama la L. n. 124 del 1999, art. 1, relativo all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materra, elementare e secondaria, nonchè l’art. 6 della medesima legge.

Fa riferimento, altresì, al D.M. n. 123 del 2000, relativo alle modalità di integrazione delle graduatorie permanenti.

Secondo tale disposto normativo l’insegnamento effettua:o presso scuole materne non statali viene riconosciuto ai fini del punteggio per l’assegnazione di posti di ruolo.

Nella specie, il posto in ruolo era stato ottenuto in base alla graduatoria permanente, che aveva valutato anche il servizio pre-ruolo per il punteggio, e quindi lo stesso doveva essere considerato anche per il trasferimento richiesto, attesa la natura di IPAB e di scuole paritarie di entrambi gli istituti presso cui, essa lavoratrice aveva prestato il servizio pre-ruolo.

In tal senso richiamava l’iscrizione all’INPDAP di essa ricorrente nel periodo di servizio presso la scuola materna (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al R.D. n. 1297 del 1928, artt. 237, 240 e 242 e della L. n. 62 del 2000.

La Corte d’Appello aveva omesso l’esame delle nomine approvate dal Provveditorato agli studi di Como, da cui si evinceva anche l’intervenuta autorizzazione in favore delle scuole materne in questione, ai sensi del R.D. n. 1297 del 1928, artt. 237 e 240.

Sussisteva l’omogeneità dei servizi prestati – disattesa dalla Corte d’Appello – anche in considerazione della disciplina della L. n. 62 del 2000.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

4. Preliminarmente, va rilevato che è applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio di detto intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., art. 237 e dell’art. 240, ha la finalità di evitare l’abuso dei r corsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello fus litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Pertanto, sono inammissibili le censure sopra esposte riferite all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ravvisandosi nella sentenza di appello, in ragione del percorso motivazionale, che ha tenuto conto degli atti di causa, le suddette lacune e non potendosi in sede di legittimità procedere ad un riesame delle risultanze istruttorie.

5. In relazione alle restanti censure va precisato che la Corte d’Appello nel ritenere il carattere eccezionale del D.L. n. 370 del 1970, art. 2, ha fatto corretta applicazione del principio già enunciato da questa Corte (Cass., n. 1035 del 2014) secondo cui: il D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 2, conv. in L. 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicchè, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali.

La Corte d’Appello, inoltre, ha tenuto conto dell’orientamento del giudice amministrativo richiamato dalla ricorrente, di cui è menzione anche nella citata sentenza Cass., n. 1035 del 2014, ma ha affermato, con accertamento di merito, che la lavoratrice non aveva fornito prova della sussistenza delle condizioni per attribuire all’Istituto (OMISSIS) la natura di IPAB, e per ritenere l’omogeneità dei servizi prestati

Ha affermato la Corte d’Appello che non era, infatti, a ciò sufficiente l’avvenuto versamento dei contributi all’INPDAP e l’approvazione delle nomine degli insegnanti da parte del Provveditorato, anche considerando che negli atti di approvazione si specificava che si trattava di approvazione per la nomina ad insegnante in scuola materna privata o in scuola materna non statale, in quanto doveva aversi riguardo alla complessiva omogeneità dei servizi prestati, che non emergeva dalle risultanze di causa quanto alle modalità di reclutamento degli insegnanti, ai titoli di studio richiesti, agli orari e ai programmi seguiti.

L’accertamento di merito effettuato dalla Corte d’Appello è stato genericamente censurato dalla lavoratrice che ha incentrato le doglianze sul prospettato rilievo degli atti di approvazione delle nomine degli insegnanti e sulla contribuzione INPDAP, senza tuttavia riportare il contenuto dei documenti stessi ed indicarne il luogo di produzione in giudizio, con mancanza ci specificità del profilo di censura, anche con riguardo alla rilevanza dello stesso.

5.1. Va, inoltre considerato che con la L. n. 62 del 2000, richiamata dalla ricorrente, il legislatore ha inteso riconoscere all’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica paritaria.

Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.

5.2. Tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost..

5.3. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: “Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte Cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l’area del lavoro pubblico contrattualizzato e l’area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte Cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l’esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato” (…) “D’altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l’interesse generale, tutt’ora persistente anche in regime contrattualizzato”.

5.4. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.

Nè è applicabile del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.

5.5. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi dalla disciplina della L. n. 124 del 1999, art. 1 e dalla disciplina a regolamentare richiamata, atteso che il servizio pre-ruolo viene valutato sempre nell’ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

Va rilevato, inoltre che una interpretazione estensiva del D.L. n. 370 del 1970, art. 2, riprodotto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 (si v., Cass., n. 1035 del 2014, Corte Cost., sentenza n. 228 del 1986), richiederebbe come si è sopra esposto un’omogeneità (si v., Cass. n. 16623 del 2012, relativa al D.L. n. 370 del 1970, art. 1), nella specie non accertata, in mancanza della quale “una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato” (Cass. n. 16623 del 2012).

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. La complessità della questione e i diversi approdi del merito, inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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