Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33133 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1202-2018 proposto da:
I.S. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;
– intimata –
avverso l’ordinanza N. R.G. 19520/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 06/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non.
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6 dicembre 2017, ha rigettato il ricorso di I.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
avverso questa sentenza I.S. ha proposto ricorso per cassazione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
il ricorso è stato proposto e sottoscritto dal solo richiedente asilo, senza assistenza di un difensore, e non risulta notificato al Ministero dell’interno;
esso è quindi inammissibile, a norma dell’art. 365 c.p.c.;
non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018