Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33132 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 947-2018 proposto da:

K.U. alias R.K.U., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIELMO PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA

TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO E COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, P.M.

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 900/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 20 giugno 2017, ha rigettato il gravame di K.U. Alias R.K.U., cittadino del Bangladesh, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

egli aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese per il timore che potesse accadergli quanto accaduto a suo padre (che, rivestendo un ruolo rilevante nel partito BNP, a seguito dell’ascesa al potere del partito avversario Awami League, era stato minacciato e poi ucciso), tenuto conto che doveva succedergli nel ruolo di capovillaggio;

la Corte ha ritenuto che la narrazione del richiedente asilo fosse incongruente e contraddittoria con le informazioni sulle condizioni generali del Paese, acquisite da siti specializzati, che consentivano di escludere l’esistenza di un rischio di danno grave in caso di rimpatrio, ai fini della protezione sussidiaria, e di condizioni di vulnerabilità e di rischio per la violazione di diritti fondamentali nel suo Paese, ai fini della protezione per motivi umanitari.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata attivazione dei poteri ufficiosi di indagine, ai fini della valutazione dell’attendibilità del racconto, è infondato poichè i giudici di merito hanno attivato quei poteri e sono pervenuti a conclusioni diverse da quelle auspicate nel motivo e, in parte, inammissibile perchè sollecita una rivisitazione di apprezzamenti di fatto riservati ai giudici di merito e non censurati secondo le coordinate del novellato art. 360 c.p.c., n. 5; il secondo motivo, riguardante la protezione umanitaria, è infondato in disparte la questione dell’applicabilità immediata del recente D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 – già alla luce del quadro normativo considerato da Cass. 4455 del 2018, non essendo sufficiente l’eventuale radicamento nel territorio nazionale, occorrendo l’esistenza di un rischio di violazione di diritti fondamentali nel Paese d’origine, che i giudici di merito hanno escluso con incensurabile apprezzamento di fatto;

non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva;

non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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