Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33132 del 16/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32517-2018 R.G. proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO
102, presso lo studio dell’avvocato LAZARE DAVID VITTONE TASSINARI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOTARIO
BENEDETTO DITTRICH, GIUSEPPE LOMBARDI;
– ricorrente –
contro
C.M., CE.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ARNO 47, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BOTTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA CAMPANA;
– resistenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che
chiede che il ricorso sia rigettato e sia affermata la competenza
del Tribunale ordinario di Firenze.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – C.M. e Ce.Gi. hanno convenuto avanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata per le imprese, la Banca Monte dei Paschi di Siena, chiedendone l’accertamento della responsabilità, con connessa condanna al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 94 TUF e/o dell’art. 2043 c.c.. Hanno assunto, al riguardo, di essersi determinati a diventare azionisti della Banca, sulla “scorta di una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria, reddituale e gestionale della stessa, poi risultata invece falsata, a causa di illecite contabilizzazioni in bilancio di operazioni finanziarie promosse dalla Banca”, tra cui, in particolare, quella di finanza strutturata correntemente denominata “(OMISSIS)”, posta in essere con la banca giapponese Nomura nel corso del 2009.
Costituitasi Monte Paschi per chiedere il rigetto delle domande attoree e avviatosi il procedimento, con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2015 la Sezione specializzata del Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria “incompetenza”, “in favore di sezione ordinaria dello stesso Tribunale”.
2. – L’ordinanza ha rilevato in proposito che, quando l’acquisto di azioni e partecipazioni sociali “abbia in modo non equivoco, come nella specie, la natura di investimento finanziario concluso tra l’investitore/risparmiatore e l’istituto bancario, e l’attore prospetti la violazione degli obblighi dell’intermediario posti dalle norma sui contratti di investimento richiedendo la relativa tutela, la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l’integrazione della fattispecie di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3″.
3. – La Banca Monte dei Paschi ha allora presentato ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., asserendo, sulla base di due motivi, la competenza della Sezione specializzata del Tribunale fiorentino.
C.M. e Ce.Gi. hanno depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5, chiedendo l'”accoglimento dell’avversario ricorso per regolamento di competenza”.
La Banca ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per contrastare la richiesta di rigetto del ricorso formulata dal Procuratore Generale e ribadire i propri assunti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – La ricorrente Banca, rilevato il proprio interesse alla proposizione del regolamento di competenza, con il primo motivo ha assunto l'”insussistenza, nel caso di specie, di alcuna contestazione relativa alla violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario”; con il secondo motivo, ha affermato la “competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa a conoscere delle controversie in materie di risarcimento danni ex art. 94 TUF e 2043 c.c.”.
5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Decisiva si manifesta in proposito la constatazione che il richiesto regolamento si pone tra diverse sezioni dello stesso Tribunale (quelle ordinarie, da un lato; quella specializzata per le imprese, dall’altro).
Infatti, secondo la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, 23 luglio 2019, n. 19882, il “rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza”.
Con la conseguenza che “la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare”. E quella ulteriore secondo cui, posto pure che “ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost. non rilevano le persone fisiche che compongono le sezioni specializzate”, la “possibilità di fare valere il vizio di nullità della pronuncia emessa” risulta ristretta alla “sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il giudice monocratico anzichè collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c.”.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma del art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019