Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33131 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17291-2018 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che N.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale ordinario di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quanto qui interessa, che, ai sensi del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007, conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti; e che quindi, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, la causa va decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria;

considerato che, con il primo dei quattro motivi, il ricorrente ha denunziato l’error in procedendo concernente la violazione del vigente D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 (come introdotti dal citato D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017) proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: ha infatti dedotto come il citato comma 10 prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che secondo il ricorrente doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege, senza alcuna discrezionalità da parte del giudice di merito;

che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che questa Corte con la recente sentenza della Sez. 1 n. 17717 del 5 luglio 2018 ha ritenuto fondata la doglianza di violazione dell’art. 35 bis, con affermazione del principio di diritto così massimato: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”;

che il decreto impugnato è pertanto cassato in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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