Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33130 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 16/12/2019), n.33130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13596-2018 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

OPENJOBMETIS SPA – AGENZIA PER IL LAVORO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

FUSILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha rigettato il ricorso di A.W. nei confronti della società di somministrazione Openjobmetis s.p.a. – Agenzia per il lavoro, rivolto a sentir accertare l’invalidità dei plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi tra le parti tra il 12 dicembre 2013 e il 14 marzo 2015 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè a sentir dichiarare il diritto alla riammissione in servizio e la corresponsione dell’indennità risarcitoria;

la Corte territoriale ha in particolare affermato che, avendo il lavoratore proposto impugnativa in via stragiudiziale soltanto l’11 maggio 2015, era decaduto dall’azione con riferimento ai contratti stipulati fino all’11 dicembre 2014, ma era ancora nei termini per esercitare il diritto all’azione in giudizio in relazione agli ultimi due contratti – intercorsi con la Openjobmetis s.p.a. – rispettivamente dall’11 dicembre 2014 al 7 febbraio 2015 e dal 9 febbraio al 14 marzo 2015;

in merito ai due contratti da ultimo richiamati, la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del CCNL del 2008, art. 23, n. 1, per i lavoratori somministrati, nella parte in cui lo stesso richiedeva l’indicazione della causale dell’apposizione del termine, attesa l’entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2014 il quale, abrogando la del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, prima parte, che sanciva l’obbligatorietà della ragione giustificativa, aveva introdotto – per la prima volta – la figura del contratto di somministrazione acausale;

ha, infine, statuito che da parte della Società non si era verificata nessuna violazione della disposizione contrattuale che stabilisce che il limite massimo di proroghe contrattuali ammissibili debba limitarsi a sei in trentasei mesi; che era risultato accertato che il contratto di somministrazione dell’11 settembre 2014 era stato prorogato per sei volte e il contratto del 9 febbraio 2015 per due volte, e che i periodi di somministrazione – così declinati temporalmente – non lasciavano margini interpretativi per ritenere che gli stessi avessero riguardato otto proroghe di un unico contratto di lavoro e, di conseguenza, che il numero delle proroghe avesse superato il limite previsto dalla contrattazione collettiva;

la cassazione della sentenza è domandata da A.W., sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la Società Openjobmetis s.p.a. – Agenzia per il lavoro ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, in relazione all’art. 2966 c.c. ed all’art. 24 Cost., poichè nel caso di rapporti plurimi che si siano succeduti nel tempo con sostanziale continuità, e comunque con un intervallo tra l’uno e l’altro inferiore al termine di impugnativa stragiudiziale, l’impugnativa proposta dal lavoratore si deve estendere anche ai rapporti di lavoro precario costituiti anteriormente agli ultimi”;

la critica si appunta sul capo della sentenza che ha ritenuto decaduto l’odierno ricorrente dalla impugnazione dei contratti di lavoro somministrato a termine precedenti all’ultimo contratto stipulato, affermando che l’impugnativa tempestiva dell’ultimo contratto non si estende a ritroso a tutti i contratti precedenti;

secondo il ricorrente, la tesi propugnata dalla Corte d’appello sulla base dell’interpretazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, sarebbe anticostituzionale per eccessiva compressione del diritto di difesa, oltre che inconciliabile con la direttiva Europea 2008/104/CE che impone agli Stati membri di garantire procedure amministrative e giudiziarie finalizzate a salvaguardare i diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale, prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione dell’art. 23 CCNL lavoratori somministrati 27.2.14, che tuttora dispone che i contratti di lavoro intercorsi contengano l’indicazione dei casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo che avrebbero determinato la costituzione del rapporto”;

la sentenza gravata avrebbe disconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva nel sistema di relazioni industriali là dove la stessa aveva previsto che il contratto di lavoro in somministrazione dovesse riportare l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in conformità con il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4; la disposizione, in quanto migliorativa per i lavoratori somministrati, avrebbe dovuto ritenersi vigente anche dopo l’introduzione del D.L. n. 34 del 2014, il quale, ha abolito l’obbligo della causale nei contratti di somministrazione a termine;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole della “Violazione del CCNL, art. 42.1, lavoratori somministrati 20.5.08 e del CCNL, art. 47.1, lavoratori somministrati 27.2.14 in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 22.2, all’art. 1344 c.c. ed 5.5 della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale”; il motivo censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha statuito, in violazione dell’art. 42 del CCNL di settore, che il periodo di assegnazione iniziale possa essere prorogato più di sei volte nell’arco di trentasei mesi e che, di fatto la società, stipulando senza soluzione di continuità più contratti di somministrazione per la stessa attività, avrebbe superato il numero massimo di proroghe imposte dalla disposizione contrattuale sopra richiamata;

il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.;

il provvedimento impugnato ha deciso la questione prospettata dal ricorrente in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare che “In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poichè l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro – il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto – comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (così Cass. n. 30134 del 2018);

l’esame del primo motivo non offre elementi per mutare l’orientamento richiamato;

il secondo motivo è infondato;

la tesi di parte ricorrente non è in grado di contrastare il ragionamento della Corte d’appello che si presenta esente da vizi logico argomentativi, proponendo una lettura dei rapporti tra fonte legale e contrattuale che trova conferma sia nei fondamenti teorici della materia giuslavoristica sia nell’assestamento della normativa in tema di rapporti di lavoro somministrati successiva al regime applicabile ratione temporis al caso in esame, che ha ribadito la regola della acausalità del ricorso alla somministrazione a termine;

lo “…spostamento dell’angolo visuale dal piano del rapporto tra fonti normative, ove lo ha collocato l’appellante, a quello dell’interpretazione contrattuale del CCNL…” (p. 11 sent.) si rivela essere una scelta quanto mai appropriata ai fini della soluzione della controversia, ed idonea ad escludere qualsivoglia dubbio sulla ricorrenza di una volontà da parte della Corte territoriale di tendere a ridimensionare il ruolo del contratto collettivo nell’odierno sistema di relazioni industriali (p. 8 ric.);

stante la natura di fonte privatistica del contratto collettivo di diritto comune, la Corte territoriale ha rilevato che il CCNL del 2008, nella parte in cui prevedeva l’obbligo della causale giustificativa, si era limitato a richiamare la norma di legge all’epoca vigente, ossia il D.Lgs. n. 2003, art. 20, comma 4, ma non conteneva (rectius: non avrebbe potuto contenere) una deroga “in melius”a una norma futura il (D.L. n. 34 del 2012) il cui contenuto risultava ancora sconosciuto ai suoi stessi sottoscrittori; da ciò la Corte territoriale fa conseguire la statuizione per la quale al mutare della disciplina legale in tema di obbligo della causale giustificativa nella somministrazione, la disposizione del CCNL del 2008 per i lavoratori somministrati, deve considerarsi venuta meno dopo l’abrogazione della norma a cui le parti collettive avevano inteso adeguarsi;

in base ad una corretta interpretazione del rapporto tra fonti di diritto pubblico e di diritto privato la Corte territoriale ha fatto prevalere la disposizione contenuta nella fonte eteronoma sulla diversa volontà delle parti collettive espressa anteriormente alla modifica legislativa;

il terzo motivo è inammissibile;

il ricorrente denuncia il superamento del limite numerico delle sei proroghe nei trentasei mesi consentito per ciascun contratto di somministrazione dall’art. 42 del CCNL del settore, così come la circostanza che i due contratti controversi si fossero succeduti senza sostanziale soluzione di continuità, essendo trascorso, tra l’ultima delle proroghe del primo dei due contratti e il secondo contratto un intervallo di appena un giorno;

la decisione gravata ha affrontato funditus l’argomento dell’asserita violazione del regime delle proroghe da parte della Società, statuendo che non risultavano essere state accordate più di sei proroghe per ciascuno dei due contratti di somministrazione impugnati;

la conclusione fa corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, che ha ritenuto che a norma delle disposizioni contrattuali è irrilevante l’intercorrere di un intervallo fra un contratto di somministrazione e l’altro, e che la violazione della clausola collettiva potrebbe eventualmente configurarsi soltanto nell’ipotesi in cui il superamento del limite numerico di proroghe ammesse sia attribuibile ad una condotta fraudolenta del datore di lavoro” la quale, attraverso la stipulazione di un contratto di somministrazione successivo, senza soluzione di continuità, abbia eluso il divieto di superare le sei proroghe previste (cfr. Cass. n. 29629 del 2018);

detta evenienza è stata negata dalla Corte territoriale, la quale a seguito dell’accertamento di merito, ritenendo legittimamente apposto il termine ai contratti di somministrazione sottoposti al suo giudizio, ha escluso l’esistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro svoltosi in violazione del limite numerico di proroghe previsto dall’autonomia collettiva (cfr. ancora Cass. n. 30134 del 2018);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

considerato l’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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