Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3313 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3313 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 19314-2012 proposto da:
DITTA INDIVIDUALE DE MARCO ENRICO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA l, presso
lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2017
3831

MASSIMO BONOMI, ENRICO MORDIGLIA, ANDREA MOZZATI,
DAVIDE DE BARTOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 12/02/2018

SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 97/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 07/02/2012 r.g.n. 366/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
cessazione materia del contendere, per le spese si
rimette alla Corte;
udito l’Avvocato CARLEVARO ANSELMO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO.

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Fatti di causa
Si controverte della sussistenza o meno del diritto alle agevolazioni
contributive previste per le navi adibite a traffico internazionale, pretese da
Enrico De Marco in relazione all’attività svolta con lo “Yatch” di proprietà della
omonima ditta individuale, rispetto alla quale l’Inps ha intrapreso azione di

periodo luglio 2006 – aprile 2008.
Il Tribunale di Genova, innanzi al quale si svolse il giudizio di opposizione al
pagamento delle relative cartelle esattoriali, dichiarò dovuta dal De Marco la
contribuzione, richiesta in forza del verbale di accertamento n. 507 del 2008,
limitatamente al periodo luglio 2006 – agosto 2007, mentre annullò le cartelle
emesse per il periodo fino ad aprile del 2008, per cui condannò l’opponente al
pagamento del minor importo di € 148.310,56.
La Corte d’appello di Genova, investita dall’impugnazione principale dell’Inps e
da quella incidentale del De Marco, ha riformato sia la sentenza non definitiva
n. 1257 del 2009 che quella definitiva n. 388 del 2011 e, per l’effetto, ha
confermato i ruoli e le cartelle opposti, condannando il De Marco al pagamento
delle spese di lite.
Ha osservato la Corte d’appello che l’art. 6 del d.l. n. 457/97, convertito nella
legge n. 30/1998, nel prevedere gli sgravi contributivi faceva riferimento al
personale imbarcato su navi iscritte al registro internazionale, cioè navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali, mentre nella fattispecie l’adibizione del
natante era stata personale o commerciale in modo intermittente, per cui
mancava il requisito dell’esclusività previsto dalla legge. Ne conseguiva che la
fruizione del beneficio in mancanza dei suddetti requisiti integrava l’ipotesi
della più grave violazione dell’evasione contributiva.
Per la cassazione della sentenza ricorre la ditta individuale “De Marco Enrico”
con due motivi articolati in più punti.
Resiste con controricorso l’Inps.
Successivamente De Marco Enrico ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c. attraverso la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere
per intervenuta definizione dei ruoli di riscossione.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per la cessazione della materia

recupero contributivo per l’importo complessivo di € 231.838,94 concernente il

del contendere, rimettendosi alla Corte per la definizione delle spese di lite.
Ragioni della decisione
Osserva la Corte che con memoria ex art. 378 c.p.c. De Marco Enrico ha
chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo aver
spiegato di aver aderito alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”

ha interessato anche le somme oggetto del presente giudizio, provvedendo al
pagamento integrale di quanto dovuto alla controparte. Il ricorrente ha,
inoltre, allegato alla memoria la copia della dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con
modificazioni dalla legge n. 225/2016, unitamente alla copia dell’estratto di
ruolo, della comunicazione di Equitalia di determinazione dell’importo da
versare e della documentazione bancaria attestante il relativo pagamento.
Orbene, il suddetto atto, nel quale è fatto espresso riferimento alla cessazione
della materia del contendere, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Invero, l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non
solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass.
S.U. 29 novembre 2006 n. 2578, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il riferimento espresso/ attuato dal difensore del ricorrente , alla cessazione della
materia del contendere nella memoria depositata in atti unitamente alla
suddetta documentazione intercorsa con la società esattrice delle somme
induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017

e, quindi, alla definizione agevolata dei ruoli dall’1.1.2000 al 31.12.2016, che

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