Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3313 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30665-2019 proposto da:

E.L., rappresentato e difeso dall’avv.to MASSIMO RIZZATO,

con studio in Vicenza, via Napoli 4,

(massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1949/2019,

depositata il 01/04/2019 (R.G. 2109/2018);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.L., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perchè aveva ricevuto minacce dalla setta degli (OMISSIS) in quanto non voleva subentrare nel ruolo del padre defunto ed era stato avvertito che in caso di rifiuto sarebbe morto.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, comprensivo di tre censure, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 1 della convenzione di Ginevra.

Deduce altresì la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. comma 3 per erronea valutazione della credibilità del racconto narrato.

1.1. Lamenta, inoltre, la carenza di motivazione in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria con violazione dell’art. 14, lett. c) in relazione alla sussistenza di un conflitto armato, in quanto era stato completamente ignorato il fatto che la (OMISSIS) era un paese in guerra, che gli attentati erano frequenti e di matrice terroristica in quanto provocati dal gruppo (OMISSIS).

1.2. La censura è complessivamente inammissibile.

1.3. Quanto alla valutazione di credibilità, la motivazione della Corte territoriale, infatti, risulta costituzionalmente sufficiente in quanto si fonda sulle contraddizioni fra la versione resa dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale e quella prospettata dinanzi al Tribunale (cfr. pag. 4 cpv 8 della sentenza impugnata): al riguardo, i giudici d’appello hanno valorizzato che l’intero racconto, oltre ad essere contraddittorio, era del tutto sguarnito di prove documentali riferendosi all’assenza di un certificato di morte del padre e della denuncia che avrebbe sporto alla Polizia nel paese di origine.

1.4. La valutazione resa si è attenuta al paradigma interpretativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in quanto il racconto è stato valutato nel complesso con riferimento anche alle dichiarazioni rese nell’audizione rinnovata in sede giudiziaria: la critica, pertanto, maschera una non consentita richiesta di rivalutazione di merito del compendio istruttorio.

2. Quanto alla protezione sussidiaria, la censura – strettamente connessa con il motivo testè esaminato – riguarda la mancata valorizzazione del racconto ed ha per oggetto questioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede: quella relativa alla mancata valutazione delle condizioni di conflitto armato esistente in (OMISSIS), non ha colto la ratio decidendi della statuizione che ha escluso che ricorresse la fattispecie invocata, richiamando fonti ufficiali attendibili ed aggiornate e cioè i report EASO 2018 (cfr. pag. 4 della sentenza) in relazione alla regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS), sud della (OMISSIS)), estranea agli attentati genericamente denunciati nel ricorso.

3. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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