Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3313 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.08/02/2017),  n. 3313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27563-2013 proposto da:

C.L.G., (c.f. (OMISSIS)), L.S. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO 13,

presso l’avvocato CLAUDIO LARUSSA, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso

l’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLA GAROFALO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

Nonchè da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 28, presso l’avvocato CORACE A., rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO SCALZI, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso

l’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLA GAROFALO, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

C.L.G., L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1042/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CLAUDIO LARUSSA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale MONTANARO,

l’Avvocato FRANCESCO SCALZI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito, per il controricorrente COMUNE, l’Avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI

che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’inammissibilità dei ricorsi del COMUNE e della

M..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1967 L.C. convenne in giudizio il comune di Catanzaro esponendo di esser cousufruttuario di un’area sita in quella contrada “(OMISSIS)” abusivamente occupata dal convenuto, per piazze e strade, e chiedendone la condanna alla restituzione o al pagamento della quota di usufrutto. Con atto del 21.11.1988, intervennero in giudizio il cousufruttuario L.S. ed G.A., erede del nudo proprietario e cousufruttuario L.D., chiedendo, rispettivamente, il risarcimento pari alla perdita dei frutti e del diritto di proprietà. Il Tribunale adito, con sentenza del 12.3.2009, resa nei confronti di C.L.G., erede della G., qualificò l’occupazione come usurpativa e condannò il Comune al risarcimento del danno in favore di L.C., rigettò, invece, la domanda nei confronti dei due intervenienti, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei rispettivi diritti.

La Corte d’Appello di Catanzaro, adita con separati gravami proposti da L.S. e C.L.G. e da M.M., succeduta all’erede di L.C., con la sentenza indicata in epigrafe, osservò, per quanto d’interesse, che: a) l’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario, sicchè la M. erede del cousufruttuario L.C., non era legittimata a svolgere la domanda restitutoria, comunque eccessivamente onerosa per il debitore, nè le competevano somme maggiori di quelle determinate per il mancato godimento del fondo e rapportate alla quota di usufrutto; b) nei confronti di L.S. e C.L.G., la statuizione di primo grado era passata in giudicato limitatamente all’individuazione dei terreni occupati ed alla natura usurpativa dell’occupazione, ma non anche in ordine al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nè al quantum riferito sia al tempo dell’irreversibile trasformazione che alla controversa natura edificatoria del fondo; giudicato che non poteva dirsi formato neppure con riferimento agli accertamenti condotti sulla posizione dell’originario attore, tenuto conto delle difese svolte dal Comune e considerato che in tema di risarcimento del danno non opera la solidarietà attiva e si è in presenza di cause scindibili; c) il credito non era dunque, prescritto, trattandosi di un illecito permanente ed il risarcimento andava determinato, tenuto conto della natura non edificatoria del fondo alla data dell’irreversibile trasformazione, in 1.438,85 per la nuda proprietà e negli interessi legali su detta somma, per ogni anno di lesione del cousufrutto limitatamente al periodo intercorrente tra il quinquenno anteriore all’atto d’intervento e fino al decesso, oltre rivalutazione ed interessi; d) il suolo occupato faceva parte di una maggiore area oggetto di due piani di lottizzazione rimasti inattuati e poi oggetto di distinti atti di frazionamento nei quali si dava atto che i fondi confinavano con le previste costruende strade, ma non poteva, ugualmente, operarsi la chiesta compensatio lucri cum damno, L. n. 2359 del 1865, ex art. 41 non costituendo le opere di urbanizzazione primaria eseguite dal Comune un vantaggio esclusivo e particolare per i danneggiati.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso C.L.G. e L.S. con tre motivi, illustrati da memoria, ai quali il Comune di Catanzaro ha replicato con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque mezzi. Anche M.M. ha proposto ricorso incidentale per due motivi, resistito con controricorso dal Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i tre motivi di ricorso, i ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 99, 112, 115, 324, 329, 342 e 345 c.p.c., oltre che vizio di motivazione in relazione alla statuizione sub b) della narrativa, in quanto: a) l’accoglimento (erroneo) dell’eccezione di prescrizione non aveva comportato affatto il rigetto nel merito delle loro domande da parte del primo giudice, che aveva riconosciuto la loro legittimazione attiva e liquidato il danno in favore del cousufruttuario in base a natura e valore dell’area occupata, in riferimento alla data di ultimazione dei lavori abusivi. In assenza d’impugnazione avversaria, tali presupposti dovevano, quindi ritenersi intangibili, ed il relativo esame precluso al giudice d’appello; b) l’esame delle deduzioni e difese svolte dal Comune in appello era avvenuta anche in violazione dell’art. 345 c.p.c., e non aveva tenuto conto che l’Ente, in prime cure non aveva contestato “nè l’occupazione usurpativa, nè la natura edificatoria del fondo e neppure il relativo valore come accertati e determinati dal CTU in primo grado”, ma aveva, solamente, chiesto di verificare l’estensione dell’area appresa, senza muovere censure, neanche, rispetto alla data dell’irreversibile trasformazione del fondo. In conclusione, affermano i ricorrenti, la Corte d’Appello, dopo l’accoglimento del motivo relativo alla prescrizione, avrebbe dovuto pronunciare solo sul calcolo di rivalutazione ed interessi sul valore accertato in modo irrevocabile; c) poichè nella sentenza di primo grado era stato accertato il valore complessivo dell’area usurpata, il differente valore ritenuto dal giudice d’appello costituisce un insanabile contrasto tra giudicati.

2. Con i motivi del proposto ricorso incidentale, il Comune lamenta la violazione degli artt. 2909, 2043, 825, 1223, 936, 2934 e 2947 c.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 41. La Corte territoriale, afferma il Comune, ha ritenuto essersi verificata un’ipotesi di occupazione usurpativa, senza considerare che tale nozione è stata coniata per le procedure espropriative, mentre, nella specie, la realizzazione di opere infrastrutturali e la destinazione a strade del suolo non era “abusiva”, ma era stata chiesta dalla proprietà che lo aveva lottizzato, così dovendosi, da una parte, escludere la conferenza dei principi in tema di prescrizione in caso le occupazioni c.d. usurpative e, dall’altra, considerare il vantaggio immediato e diretto che ne era stato tratto, con conseguente necessaria applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.

Sotto altro profilo, doveva quindi operare la disposizione di cui all’art. 936 c.c., ritenersi formata la servitù di uso pubblico o, quanto meno, la dicatio ad patriam, tanto più che la destinazione a spazi aperti al pubblico era sorretta da dichiarazione scritta trasmessa ad esso Comune e si era maturato il possesso ad usucapionem. L’errore compiuto dalla Corte territoriale, prosegue l’Ente, si è riflesso sulla valutazione del valore venale del bene stesso, superiore a quello dovuto per tale tipo di aree.

3. Il ricorso incidentale, che va esaminato per primo, per la sua priorità logica e giuridica, è infondato.

4. Come si desume dalla “premessa” all’enunciazione dei motivi, le doglianze muovono, infatti, dall’intendimento di compensare gli impegni non assolti – che, in base alle norme edilizie avrebbero dovuto gravare sulla proprietà in ipotesi di convenzione di lottizzazione, senza considerare che, nel caso, non si controverte sull’inadempimento degli obblighi assunti dal lottizzante e che, anzi, il giudice del merito (pagg. 35 e segg.) ha escluso l’intervenuto perfezionamento dei due piani di lottizzazione presentati dal proprietario, sicchè non ricorre lo speciale istituto di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 28 laddove l’abusivismo edilizio trova la sua specifica sanzione (anche penale) nell’ordinamento, che non è di certo quella di escludere l’indennizzo da procedimento espropriativo o il risarcimento da occupazione illegittima.

5. Infatti, contrariamente a quanto postula il ricorrente incidentale, il procedimento ha avuto quale suo unico thema decidendum la domanda risarcitoria (anche reipersecutoria da parte dell’originario attore L.C., cfr. infra sul ricorso della sua erede) in ragione dell’occupazione senza titolo da parte del Comune, occupazione che il giudice di primo grado ha qualificato come usurpativa, senza che tale qualificazione sia stata avversata dall’Ente territoriale, che la ha, anzi, condivisa, come rilevato dalla Corte territoriale, con conseguente irrevocabilità della relativa statuizione e preclusione di ogni diverso accertamento, quale l’invocata dicatio ad patriam, che è un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, basata sul comportamento volontario del proprietario (cfr. da ultimo Cass. n. 4851 del 2016) o il maturarsi del possesso ad usucapionem.

6. La doglianza relativa all’affermata esosità del risarcimento statuito attiene al merito ed è del pari inammissibile, laddove l’impugnata sentenza, che ha escluso, con accertamento di fatto incensurabile, l’esistenza di un vantaggio immediato e diretto da parte dei ricorrenti (in riferimento agli altri proprietari di terreni limitrofi interessati dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione), ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di compensatio lucri cum damno, che,in materia di espropriazione, può aver luogo solo nei limiti previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 41 e consente la detrazione, dalla somma liquidata al proprietario, del vantaggio che dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato “purchè esso presenti il duplice requisito della specialità e dell’immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell’opera” (cfr. Cass. n. 3838 del 2004; n. 5171 del 2010, proprio in tema di realizzazione di una strada, nell’ambito di una maggiore proprietà).

7. I motivi del ricorso principale, che attenendo alla medesima questione dell’accertamento del giudicato, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

8. In riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti, la sentenza di prime cure, il cui esame è qui dovuto in ragione del vizio dedotto, ha ritenuto solamente: a) di rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli intervenienti, alla stregua degli argomenti svolti in riferimento alla domanda dell’attore principale (la cui domanda è stata accolta); b) di accogliere l’eccezione di prescrizione evidenziando, a pag. 15 della sentenza, che tra la data della definitiva trasformazione del suolo, intervenuta “per stessa ammissione degli intervenienti, nel 1969” e la domanda da costoro “per la prima volta introdotta il 21.11.1988” si era maturata la prescrizione quinquennale.

9. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15605 del 2015; n. 3380 del 2007), che qui si condivide, ha affermato che “in tema di prescrizione, la declaratoria di estinzione del diritto non comporta di per sè il riconoscimento implicito della titolarità del diritto azionato, dovendo verificarsi in concreto – in relazione alla singola fattispecie – l’oggetto dell’indagine demandata al giudice, il quale – ove, ad esempio, in considerazione del tempo trascorso, non ritenga di dichiarare per ragioni di economia processuale l’avvenuta prescrizione, prescindendo dall’accertamento in ordine alla titolarità del diritto – potrebbe avere pure accertato l’esistenza del diritto, qualora il convenuto abbia contestato la titolarità del diritto azionato, con la conseguenza che su di essa – ove non riproposta in sede di appello dalla parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. – si forma la cosa giudicata”.

10. Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale, che ha, appunto, riconosciuto il passaggio in giudicato relativo alla titolarità del diritto azionato in capo agli odierni ricorrenti, data l’assenza di riproposizione della relativa questione da parte dell’Ente, ha, poi, riformato il capo relativo alla prescrizione ravvisando un’ipotesi di illecito permanente (trattandosi di occupazione usurpativa) e ha dato ingresso all’esame delle eccezioni del Comune come ben consentiva l’art. 346 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, antecedente la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 (la domanda introduttiva del giudizio risale al 1969 e l’intervento al 1988), e come non era precluso dalla statuizione di prime cure. Se, infatti, è vero che la cosa giudicata viene a formarsi sull’accertamento, in positivo o in negativo, del diritto che si è fatto valere nel processo, risulta evidente come le questioni relative al quantum (sub specie: epoca dell’irreversibile trasformazione, natura e valore dell’area) non costituiscano nè capi autonomi della sentenza di rigetto suscettibili di autonoma e specifica, ed eventualmente implicita, decisione ad opera del giudice (non attribuendo o denegando un bene della vita), nè presupposti indefettibili della statuizione di prescrizione, e, quindi, non sono coperti da giudicato, neppure in riferimento al tempo della commissione dell’illecito, non solo perchè il Tribunale, senza compiere alcuna specifica indagine, lo ha mutuato dalle stesse allegazioni degli intervenienti (ex ore tuo te iudico), ma anche perchè il relativo capo (dies a quo del termine di prescrizione) è stato riformato con la sentenza d’appello; considerazioni che escludono la pertinenza della giurisprudenza più volte citata nel ricorso, che afferma l’estensione dell’efficacia della cosa giudicata alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale (cfr. Cass. n. 28739 del 2008, in cui era stato impugnato dal soccombente proprietario solo il capo della decisione che aveva dichiarato la prescrizione del credito nei confronti di un Comune, e la Corte di appello aveva riformato anche la statuizione che aveva escluso la titolarità passiva in capo all’Assessorato regionale).

11. Neppure si prospetta alcuna questione di contraddittorietà tra giudicati. La Corte ritiene, infatti, di dover dare continuità al principio (Cass. n. 8177 del 2008; n. 7258 del 2008; n. 254 del 2010) secondo cui, a differenza di quanto avviene per la determinazione dell’indennità di espropriazione che è unica ed estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, in ipotesi di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, va esclusa la solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, e va ravvisata l’insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti. Tale principio comporta, dunque, che l’accertamento contenuto in una sentenza resa tra danneggiante ed uno dei danneggiati non costituisce giudicato per gli altri. Ed, infatti, a norma dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sicchè, a contrario, l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, e se è bensì vero che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare, come nel caso di specie, di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge (cfr. Cass. n. 691 del 2011; n. 24558 del 2016)

12. Resta da aggiungere, per completezza, che il vizio motivazionale dedotto in tutti i motivi del ricorso principale (peraltro in alcun modo sviluppato) è inammissibile, essendo la sentenza stata depositata il 10.10.2012, nel vigore del nuovo testo del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in base al quale è denunciabile per cassazione il diverso caso dell’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, fatto che non è stato in alcun modo indicato, vertendo, piuttosto, le censure sulla questione, di diritto, relativa all’accertamento della res iudicata.

13. Col primo motivo del ricorso incidentale, M.M. lamenta la violazione del TU n. 327 del 2001, art. 41 bis art. 112 c.p.c. e della disciplina in tema di espropriazione, in relazione alla statuizione sub a) della narrativa, per avere il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi rigettato la sua domanda principale di restituzione del bene, senza alcuna sostanziale motivazione, e senza considerare che, secondo la giurisprudenza anche della Corte Cost. ed al lume dei principi della CEDU, la restituzione è ben possibile.

14. Con il secondo motivo, si censura, nuovamente la violazione della normativa in tema di espropriazione e dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione della disciplina in tema di prova e di danni. Posto che doveva essere pronunciata la restituzione, il danno, che è in re ipsa, doveva parametrarsi a quello discendente dalla mancata restituzione e dal mancato godimento dell’intero bene, compreso quello non patrimoniale ed esistenziale, da accertarsi mediante apposita CTU, che i giudici del merito non avevano disposto, erroneamente riconnettendo rilevanza all’onerosità della prestazione restitutoria.

15. I motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni, a carattere più liquido: a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto la sentenza d’appello, sicchè le doglianze mosse alla sentenza di primo grado non possono esser considerate; b) la Corte territoriale ha respinto la domanda della M., erede del cousufruttuario, non solo evidenziandone l’eccessiva onerosità, ma negando anzitutto che la predetta potesse utilmente esperirla, tenuto conto che il diritto reale e la conseguente tutela reipersecutoria erano cessati per il decesso del cousufruttuario, e tale ratio decidendi non risulta in alcun modo attinta dalle considerazioni svolte nel ricorso, e, pertanto, è ormai intangibile; c) la doglianza inerente al quantum, prospettata come conseguenza della mancata restituzione, è per l’effetto inammissibile, e peraltro non è di immediata intelligibilità, essendo stato-imputata alla Corte, nel non riconoscere un danno ulteriore rispetto a quello già ottenuto in prime cure ed in riferimento all’intero fondo, la violazione di interi corpi normativi, laddove in concreto si invoca un inammissibile diverso apprezzamento di fatto, come è evidente dalla richiesta di rinnovo della consulenza.

16. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale del Comune e dichiara inammissibile quello della M.. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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