Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33129 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33129
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8527-2018 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMO 144,
presso lo STUDIO LEGALE E COMMERCIALE SORRENTINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimato –
avverso il decreto n. 1871/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato
il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Napoli, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, che non essendosi resa disponibile nella specie la videoregistrazione prevista dal D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, il giudicante non aveva disposto la comparizione personale del ricorrente ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Memoria del ricorrente ex art. 380-bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il dedotto motivo di ricorso è fondato in ragione del principio già affermato da questa Corte secondo cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., Sez. 1, 5/07/2018, n. 17717).
3. Ne discende che, accogliendosi il detto motivo di ricorso, l’impugnato decreto va conseguentemente cassato e la causa va rinviata al giudice a quo per il necessario seguito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018