Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33127 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21319-2017 proposto da:

A.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 941/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unita sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda del ricorrente di protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo, quanto alle chieste misure di protezione internazionale, 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo, essendosi il giudicante indotto a ritenere inverosimili le dichiarazioni dello straniero sulla base della contraddittorietà della sua narrazione esternando in tal modo un giudizio frutto di un errore materiale nella percezione del luogo di nascita e di una valutazione generica delle altre circostanze riferite; 2) della violazione del dovere di cooperazione probatoria, avendo il giudicante omesso ogni approfondimento in ordine alla narrazione del ricorrente, quantunque vi fosse tenuto avendo ritenuto che i fatti allegati nella specie non fossero sufficienti a comprovare la credibilità della narrazione; e quanto alla chiesta misura atipica, in ragione 3) della violazione delle norme in materia nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo non avendo il giudicante considerato alcuno dei fatti rilevanti a questo fine. Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile essendo inteso a promuovere la revisione del giudizio di inverosimiglianza espresso dal giudicante sulla base non già del vizio dedotto – giacchè il fatto storico è stato certamente esaminato, quantunque con esito negativo per il ricorrente – ma in base ad una motivata valutazione delle circostanze allegate da costui a suffragio delle misure richieste, di talchè il motivo per come declinato si rivela diretto a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle medesime circostanze, mirando a sostituire al giudizio sfavorevole enunciato dalla Corte d’Appello il giudizio auspicabilmente di segno contrario di questa Corte.

3. Il secondo motivo è infondato, noto essendo che, non potendo rimeditarsi, per quanto visto sopra, il responso del giudice d’appello, poichè in materia di protezione internazionale l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., Sez. 6-1, 27/06/2018, n. 16925).

4. Il terzo motivo è ancora inammissibile, quanto alla dedotta censura motivazionale per ciò che si è detto innanzi; e, quanto al preteso errore di diritto, poichè, sindacando il responso del decidente, dell’avviso che la domanda non fosse sorretta da “seri motivi”, esso declina in guisa di errore di diritto un’inammissibile censura motivazionale.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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