Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33126 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18135-2017 proposto da:

COMUNE DI ZOPPOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO BAREL;

– ricorrente –

COMUNE DI ZOPPOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO BAREL;

-ricorrente –

contro

M.G., M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CLAUDIO SANTAROSSA;

– controricorrente ai ricorrenti incidentali –

contro

CONSORZIO INIZIATIVE PRODUTTIVE DI ZOPPOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 536/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Comune di Zoppola impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, all’esito del giudizio di rinvio disposto a seguito della cassazione di un suo pregresso pronunciamento, ha proceduto a rideterminare l’indennità di esproprio in favore dei consorti M. in applicazione del criterio del valore venale dei fondi espropriati come accertato dalla nuova CTU esperita nel corso di detto giudizio e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione, tra l’altro, della L. fondamentale, art. 39, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., del vizio di omessa ed apparente motivazione, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente motivato il proprio deliberato a seguito della nuova CTU – che aveva adottato ai fini della determinazione dell’indennità il metodo analitico-ricostruttivo in luogo di quello sintetico-comparativo – senza operare una corretta lettura delle puntuali osservazioni critiche di esso deducente; 2) della violazione di legge anche in relazione alla L. fond., art. 39, avendo il decidente, nel recepire le risultanze dell’anzidetta CTU, erroneamente liquidato l’indennità comprendendovi anche i terreni ricadenti nella fascia di rispetto.

2. Al proposto ricorso resistono gli intimati con controricorso e ricorso incidentale in cui censurano l’impugnata decisione avendo questa, in violazione dell’art. 384 c.p.c., disposto una nuova CTU, quantunque essa fosse stata già esperita nel giudizio cassato. Memoria del Comune ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo del ricorso principale, fermo in principio che la determinazione assunta dalla Corte d’Appello è assistita da congrua, coerente ed adeguata motivazione – onde, in uno al fatto che, più in generale, l’adozione del metodo a mezzo del quale procedere alla stima dell’indennità è scelta che compete al giudice di merito, non risultando l’un metodo proferibile all’altro, non sussiste nella specie il denunciato vizio di motivazione apparente – è doppiamente inammissibile, in quanto, da un lato, laddove lamenta che l’adozione del metodo sintetico-comparativo si lasciava preferire nel caso di specie esterna una pura lamentela di fatto, inidonea a costituire motivo di ricorso a questa Corte; dall’altro, come lo stesso deducente non fa mistero, concreta una doglianza manifestamente estranea all’odierno perimetro di ricorribilità per cassazione del vizio motivazionale.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato poichè collide con il carattere sostanzialmente chiuso che assume per le parti il giudizio di rinvio (Cass., Sez. 6-1, 18/04/2017, n. 9768), di guisa che le loro posizione restano cristallizzate nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione (Cass., Sez. 4, 11/05/2018, n. 11411).

5. Parimenti infondato deve giudicarsi anche l’unico motivo del ricorso incidentale, atteso che in ragione del carattere invece aperto che il giudizio di rinvio assume in rapporto al giudice (Cass., Sez. 3, 10/11/2015, n. 22885), i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice, può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, avendo egli il potere di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente le prove già raccolte (Cass., Sez. 1, 9/01/2009, n. 341)

6. Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.

7. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge entrambi i ricorsi.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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