Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33124 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15221-2017 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO TUCCI, TULLIO

CASTELLI;

– ricorrente –

contro

MANERBIO CENTRO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 79,

presso lo studio dell’avvocato LAPO LEONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO NICOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – G.E. ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, illustrato da memoria, nei confronti di Manerbio Centro S.r.l., contro la sentenza del 4 maggio 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile per difetto del requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c. l’appello dallo stesso G. proposto avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 639.590,56 spiegata nei suoi confronti dalla società.

2. Manerbio Centro S.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia: “Violazione, e comunque falsa applicazione, dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello nonostante i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione fossero specificamente diretti a censurare la motiva,-ione della sentenza impugnata”.

Invocata l’autorità di “Cass. n. 4543/2017”, il ricorrente ha trascritto testualmente l’intestazione dei motivi di appello ed ha sostenuto di avere col primo motivo “dedotto l’errore del Tribunale per non aver tenuto conto della documentazione scritta… che comporta l’obbligo della appellata di fornire la prova dei propri assunti circa l’asserita natura di capitale di rischio e la postergazione ex art. 2467 c.c.”, argomentazione a dire dello stesso ricorrente “palesemente assorbenti delle affermazioni del Tribunale circa il contenuto delle delibere assembleari con le quali erano stati disposti finanziamenti a favore della società proprio perchè, essendovi documentazione espressa con la quale si confermavano l’obbligo al rimborso di pagamento oltre che l’inesistenza di crediti postergati, erano escluse di per sè la natura di capitale di rischio che l’applicabilità dell’art. 2467 c.c.”. Il G. ha quindi sintetizzato il contenuto del secondo motivo d’appello, con cui egli aveva osservato che il Tribunale non aveva considerato taluni elementi documentali e non aveva osservato i principi di enunciati da questa Corte circa l’onere probatorio e comunque la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2467 c.c..

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il motivo – errato nella sua formulazione giacchè denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, concernente le violazioni della legge sostanziale, un preteso error in procedendo, quale quello in ipotesi derivante dalla violazione dell’art. 342 c.p.c., riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4 è manifestamente infondato.

Occorre anzitutto osservare che la invocata “Cass. n. 4543/2017”, richiamata a pagina 6 del ricorso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., nè nel testo vigente, applicabile alla fattispecie in discorso, nè in quello previgente, e non ha assolutamente nulla a che vedere neppure con la massima, non si sa da dove estratta, trascritta alle pagine 6-7 del ricorso medesimo.

Si può supporre – ma è solo una supposizione – che il ricorrente abbia in qualche modo inteso riferirsi alla più rilevante pronuncia del 2017 sull’art. 342 c.p.c., ossia a Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, la quale ha affermato che: “Gli artt 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.

Orbene già nel vigore del vecchio testo dell’art. 342 c.p.c. la S.C. evidenziato l’appello non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice di rito attualmente vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicchè l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.

Ha spiegato in proposito la S.C. che l’appello “deve contenere, “i motivi specifici dell’impugnazione”. Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 c.p.c., cpv., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione… e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere…, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure” (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498). L’appello, in altre parole, “è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustiza e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae” (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16).

In tale ottica, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L’appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. L’atto d’appello, ha ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata “censure puntuali e precise”, ovvero deve contenere la specificazione “sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado” (ex multis Cass. 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1707). Val quanto dire che la formulazione dell’atto d’appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all’appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell’impugnazione. I motivi dell’impugnazione devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve allora individuare le parti di cui l’appellante chiede la riforma e gli errori, in indicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, mutuando la schematizzazione operata dalla dottrina, si può dire che il motivo di appello è specifico quando, in base ad un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata, sentenza che, altrimenti, “nel vigente sistema è da tempo assistita da una vera e propria presunzione di legittimità” (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033; successivamente, Cass. 25 novembre 2013, n. 26292; Cass. 9 giugno 2016, n. 11797).

In questo quadro, senza che occorra cimentarsi con il significato dell’art. 342 c.p.c., secondo il testo vigente, applicabile nella specie, che certo non ha alleggerito il requisito della specificità dei motivi, è agevole osservare che l’appello proposto da H.I. S.r.l. costituisce esempio paradigmatico di difetto del detto requisito di specificità.

In breve la vicenda è la seguente. Il G. ha sostenuto di essere creditore della società dell’importo di Euro 639.590,56 a titolo di restituzione di finanziamenti erogati in favore di essa. Il Tribunale ha rigettato la domanda (in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società) ritenendo che detta somma fosse stata corrisposta quale capitale di rischio, ai sensi dell’art. 2467 c.c., con la conseguenza dell’insussistenza attuale del diritto alla restituzione. Il Tribunale, come riferisce la sentenza della Corte d’appello, pur tenendo conto della documentazione prodotta dal G. (verbali assemblee 2004-2009, bilancio 2010, lettera 24 settembre 2011 e 18 ottobre 2010), ha in definitiva ritenuto che dai deliberati assembleari intervenuti tra il 2004 ed il 2009 emergeva la volontà dei soci di dotare la società degli strumenti finanziari idonei al raggiungimento degli scopi sociali, di guisa che i versamenti in questione dovevano ascriversi a capitale di rischio.

Va da sè che l’appellante, al fine di demolire la sentenza impugnata, assistita da presunzione di legittimità (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033; successivamente, Cass. 25 novembre 2013, n. 26292; Cass. 9 giugno 2016, n. 11797), avrebbe dovuto spiegare che cosa vi fosse di errato nella – peraltro piana – affermazione del Tribunale secondo cui, essendo stati effettuati i versamenti al fine di consentire alla società di realizzare lo scopo sociale, detti versamenti avevano natura di capitale di rischio: e non invece limitarsi, come ha invece fatto, a prospettare una lettura alternativa, già avanzata in primo grado, rispetto a quella accolta dal primo giudice; così facendo, difatti, l’appellante è venuto meno all’osservanza dell’onere di specificità del motivo, giacchè ha in buona sostanza rimesso alla Corte d’appello l’individuazione del quia della censura spiegata.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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