Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33123 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27938-2012 proposto da:

ZEUSCAR S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv.ti SANTAMARIA FILIPPO ALBERTO e PASCALE ALDO

SILVIO, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Roma, alla Via

CATALANI, n. 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F.

(OMISSIS)), dom.to in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/01/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

CONSIDERATO

che la ZEUSCAR S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, un avviso di accertamento notificatole dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e concernente riprese I.V.A., I.R.P.E.G ed I.R.A.P. relative all’anno 2004;

che la C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza 331/5/10, successivamente impugnata dalla ZEUSCAR innanzi alla C.T.R. della Sicilia la quale, con sentenza n. 102/01/12, depositata il 18.9.2012, rigettò il gravame;

che avverso tale decisione la ZEUSCAR ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non avendo la C.T.R. “adeguatamente e logicamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la ratio decidendi con la quale il rigetto dell’appello viene motivato come segue, con fedele riproposizione degli assunti decisionali e relative doglianze” (cfr. ricorso, p. 9);

che il motivo è inammissibile, censurandosi la gravata decisione sulla base di un vizio (omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione) non più sottoponibile al vaglio di questa Corte di legittimità a seguito delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabili al caso di specie, trattandosi di decisione pubblicata il 18.9.2012 e, dunque, dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della n. 134 cit. (Cass., Sez. 6-3, 18.12.2014, n. 26654, Rv. 633893-01; Cass., Sez. 3, 24.5.2016, n. 10693, Rv. 640124-01);

che analoga sorte, per le medesime ragioni appena esposte, meritano i residui quattro motivi di ricorso, tutti sviluppati (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) intorno alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna della ZEUSCAR S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENzIA DELLE ENTRATE, delle spese del presente grado di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna la ZEUSCAR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 11.000,00 (undicimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA