Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33122 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15144-2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GIOVANNONI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA

GIOVANNONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3069/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – C.S. ha proposto ricorso per due motivi, nei confronti della Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. contro la sentenza del 13 maggio 2016 con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’impugnazione proposta dalla stessa C. contro la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la sua domanda spiegata nei confronti della Banca.

2. – La Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene due motivi con cui il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3” nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere ex art. 360 c.p.c., comma 5”.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Si tratta come noto dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, dunque, sebbene con congrua sintesi, le domande introduttive, le vicende del primo grado e della decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso.

Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, il ricorso è inammissibile (Cass. S.U., n. 11308/2014; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 15808/2008; Cass. n. 2097/2007), sebbene essa, secondo qualche pronuncia di questa Corte, possa anche emergere dallo svolgimento dei motivi.

Nel caso in esame l’esposizione dei fatti di causa è totalmente assente.

Sicchè la Corte non ha modo di comprendere quale sia stata la vicenda sostanziale e processuale conclusasi con la sentenza impugnata e, di qui, quali i vizi che essa conterrebbe.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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