Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33122 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26341-2012 proposto da:

DREAM CAR DI S.D.P. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

titolare p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avv. DI MATTEO GIANNI, presso il cui studio è

elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G. FERRARI, n. 35;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/1/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla DREAM CAR DI S.D.P. un avviso di accertamento per l’anno 2004 relativamente a riprese per omesse fatturazioni di cessioni e maggiori redditi ai fini I.R.P.E.F, I.R.A.P. ed I.V.A., contestando alla stessa la partecipazione ad una “frode carosello” nella compravendita di autovetture dall’estero, avvenuta mediante la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti; che la DREAM CAR impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno la quale, con sentenza 138/03/2008, dichiarò il ricorso inammissibile per tardività; che avverso tale decisione la società contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. delle Marche la quale, con sentenza 211/1/11, depositata il 27.9.2011, rigettò il gravame rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come (a) la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato dovesse ritenersi valida e (b) dovessi altresì ritenersi la giunta la prova della conoscenza, ad opera della DREAM CAR, di partecipare ad una frode carosello;

che avverso tale decisione la DREAM CAR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la C.T.R. omesso di motivare in relazione ad alcune doglianze sollevate da essa ricorrente in relazione alla dedotta

nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione e, in specie, con riferimento alla mancata allegazione all’avviso di accertamento del p.v.c. sotteso alla sua emissione;

che il motivo – da correttamente ricondurre nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – è infondato, avendo la C.T.R. non solo espressamente affrontato il tema della presunta nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del sotteso p.v.c. (cfr. p. 2 della motivazione, ult. cpv.), ma anche per aver correttamente risolto la relativa questione, applicando al caso di specie il principio costantemente affermato da questa Corte – per cui in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass., sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, in motivazione e Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407, Rv. 63424301): comunicazione che la C.T.R. ha ritenuto provata, avendo dato atto che “il p.v.c. (in questione) era stato notificato e regolarmente firmato per ricezione dal l.r.p.t. della Ditta” (cfr. p. 2, quintultimo e quartultimo rigo), traendone la conclusione – conforme alla giurisprudenza altrettanto consolidata di questa Corte (cfr. Cass., sez. 5, 20.12.2018, n. 32957, Rv. 65211501) – della piena legittimità dell’avviso di accertamento impugnato sotto il profilo motivazionale;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo, in capo alla DREAM CAR, circa la finalità di evasione posta in essere con le operazioni commerciali oggetto di contestazione;

che con il terzo motivo la DREAM CAR lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’AGENZIA circa la configurabilità, nella specie, di una frode carosello;

che i due motivi – entrambi da ricondurre al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed esaminabili congiuntamente, per l’identità di questioni agli stessi sottese – sono inammissibili mirando, nella sostanza, ad una rivalutazione (non consentita in sede di legittimità) delle risultanze istruttorie raccolte nella fase di merito;

che rappresentano, infatti, principi consolidati quello per cui: a) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (cfr. Cass., Sez. 5, 20.4.2018, n. 9851, Rv. 647837-01; Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27566, Rv. 651269-01); b) è consolidato il principio in virtù del quale, anche in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118-01); che, nella specie, la C.T.R. ha – senza con ciò dar luogo ad alcuna inversione dell’onere della prova (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5873, Rv. 653071-01) – ampiamente e congruamente dato conto delle ragioni (cfr. motivazione, in specie pp. 3-4) che inducono a ritenere non solo soggettivamente fittizie le operazioni contestate alla DREAM CAR, ma anche quest’ultima consapevole di partecipare ad ad una frode carosello, con finalità di evasione (cfr., in specie, p. 3, ult. cpv. – “che la Ditta Dream Car abbia intrattenuto i rapporti direttamente con i responsabili della Società comunitaria esportatrice tedesca o austriaca è un’ulteriore dimostrazione dell’inesistenza delle ditte in parola” – e 4, 3 cpv. “…ha consentito alla Dream Car di comprare le autovetture ad un prezzo mediamente inferiore – rispetto a quello del mercato regolare – di una percentuale variabile fino ad un massimo del 20%, per cui gli autoveicoli potevano essere rivenduti al consumatore finale fingendo di applicare sconti strepitosi”);

che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nonchè della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come sostituito dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. dalla L. n. 44 del 2012, per non avere la C.T.R. tenuto conto delle difese formulate da essa contribuente ed atte a dimostrare il carattere non (soggettivamente) fittizio delle operazioni contestatele, nonchè per non avere i giudici di appello proceduto all’acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Macerata e benchè richiestole, della documentazione a tal fine probante;

che il motivo è – sì come formulato – inammissibile, facendo esso valere un presunto vizio motivazionale in relazione ad una violazione di legge che nulla ha a che vedere con il riparto dell’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti nè, tantomeno, con il mancato dispiegamento, ad opera della corte territoriale, dei propri poteri istruttori ufficiosi;

che con il quinto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, ‘art. 19, nonchè della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come sostituito dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. dalla L. n. 44 del 2012, per non essere i costi riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti indeducibili tout court, come invece ritenuto dall’Ufficio e confermato dalla C.T.R.;

che il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della gravata decisione che non affronta minimamente, rispetto alle operazioni contestate alla DREAM CAR, il tema della (in)deducibilità dei costi. Peraltro, ove anche si trattasse di riqualificare il mezzo di gravame in questione in termini di omissione di pronunzia (cfr. Cass., Sez. 5,

6.10.2017, n. 23381, Rv. 645638-01), il motivo sarebbe parimenti – inammissibile, non avendo la difesa della DREAM CAR chiarito se ed in che termini la censura in questione fu proposta nei precedenti gradi di giudizio, sì da precludere al Collegio di valutarne la novità o meno;

Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto rigettato, con condanna della DREAM CAR DI S.D.P. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la DREAM CAR DI S.D.P. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 10,200,00 (diecimiladuecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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