Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33120 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13852-2017 proposto da:

MEDITERRANEA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SANTO DALMAZIO TARANTINO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA

FAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1735/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Mediterranea S.r.l., già Agorà 2001 S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione per quattro mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, contro la sentenza del 24 aprile 2017 della Corte d’appello di Milano che aveva respinto l’impugnativa per nullità del lodo arbitrale reso tra le parti il 26 settembre 2014.

2. – Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 809 c.p.c., comma 1 e della clausola compromissoria di cui all’art. 18 del contratto di subappalto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la previsione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 2, secondo cui l’impugnazione per nullità è ammessa se gli arbitri non sono stati nominati con le faune e nei modi prescritti, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, anche nell’ipotesi di lodo emesso da un collegio composto da due arbitri, in violazione della previsione normativa e della coerente disposizione contrattuale.

Il secondo motivo denuncia: “Falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art. 809 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando nuovamente la sentenza impugnata per aver ritenuto l’applicabilità al caso in questione del citato art. 829 c.p.c., comma 1, n. 2.

Il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, in relazione all’art. 816 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la violazione del principio del contraddittorio nonostante Agorà 2001 S.r.l. non avesse ricevuto alcuna comunicazione concernente lo svolgimento del giudizio arbitrale successivamente alla costituzione del collegio, che – prosegue la ricorrente – dà luogo alla pendenza della lite.

Il quarto motivo denuncia: “Omesso esame dell’attività svolta dal collegio a partire dalla data della sua costituzione in relazione all’eccepita violazione del principio del contraddittorio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censurando nuovamente la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare i fatti che avevano contraddistinto l’attività degli arbitri a partire dalla data di costituzione del collegio.

Occorre aggiungere che il ricorso, alle pagine 6-7, contiene una sintesi dei motivi, ove è menzionato un quinto motivo volto a denunciare violazione del termine stabilito per la pronuncia del lodo, motivo che, però, non è poi compiutamente svolto nel contesto dell’atto, che, a pagina 24, si conclude con la disamina del quarto motivo. Anche alle pagine 1-3 sono inoltre enumerati soltanto quattro motivi.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

5. – Va dichiarata l’estinzione del processo, essendo intervenuta rinuncia accettata al ricorso.

6. – Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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