Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3312 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3312 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25599-2012 proposto da:
DI VITO DOMENICO DVTDNC74B09A662F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende,
giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati avverso l’ordinanza R.G. 16758/2010 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 28/03/2012;

992.3

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per
l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione

“Osserva in fatto
L’Avv. Domenico Di Vito propone ricorso per cassazione avverso
provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma di rigetto del
ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e
170, contro il decreto in data 1/2/2008 con il quale il GUP presso il
Tribunale di Roma gli aveva liquidato, riducendone la pretesa esposta
nella nota spese, l’onorario per l’opera professionale prestata
nell’ambito di giudizio penale a favore di soggetto ammesso al
patrocinio a spese dello Stato.
Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del Procuratore della
Repubblica presso quel Tribunale e nei confronti dell’imputato Protasi
Antonino, suo assistito e deceduto nelle more del procedimento.
Il ricorrente deduce:
1) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83
lamentando la mancata liquidazione del compenso spettante per il
procedimento incidentale davanti al Tribunale del riesame che doveva
essere liquidato dal Giudice delle indagini preliminari trattandosi di
procedimento incidentale appartenente alla fase delle indagini
preliminari, richiamando varie sentenze della cassazione penale;
2) la violazione della tariffa penale di cui al D.M. 127/2004 quanto
all’onorario per esame e studio che, nel motivo di ricorso, si afferma
Ric. 2012 n. 25599 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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dovuto non solo per la prima sessione, ma anche per altre attività
processuale indicate nella stessa tariffa;
3) la violazione dell’art. 111 Cost. per la (asserita) omessa motivazione
sulle ragioni della riduzione degli importi richiesti
Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Questa Corte a Sezioni Unite, rilevando che il procedimento di
opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se
riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio
penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto
controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata
della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, ha affermato che
parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni
titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento e che
pertanto nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a
giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche
quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte
necessaria. (Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8516).
Il Ministero della Giustizia non è stato parte nel giudizio di
opposizione e pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati e
che qui si condividono, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis, 391 bis e 375 c.p.c. perché sia
cassato il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di
contraddittorio con il Ministero della Giustizia quale parte necessaria,
con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma affinché sia disposta la
notificazione dell’atto alla sopra identificata parte necessaria”
***
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio e che sono state effettuate he
Ric. 2012 n. 25599 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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le

Osserva in diritto.

comunicazioni sia al RG. sia alla parte costituita che ha depositato
memoria nella quale sostiene:
– che la necessità di integrazione del contraddittorio costituirebbe la
conseguenza di un indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione a
sezione unite con una sentenza successiva alla pubblicazione del

rilevanza nella fattispecie
– che il Procuratore Generale della Corte di Appello e il P.M. presso il
Tribunale erano rimasti contumaci e nulla avevano eccepito in ordine
al difetto di legittimazione passiva e pertanto avevano accettato il
contraddittorio.
Considerato che le ragioni addotte per negare la necessità di
integrazione del contraddittorio sono manifestamente infondate
perché il principio dell’effettività del contraddittorio è sancito dall’art.
111 Cost., comma 2, in tema di “giusto processo” che non lo
sottordina ad alcuna altra sua espressione; la rilevabilità della sua
violazione non incorre in preclusione di sorta, se non quella della
formazione di un giudicato esplicito (v. Cass. ss.uu. 26019/08 e
24883/08).
Nella specie, il contraddittorio non è mai stato instaurato nei confronti
della giusta parte, come sopra individuata, nè può ritenersi che il
provvedimento da assumere possa far stato nei confronti di una parte
(il Ministero della Giustizia) che non è mai stata evocata in giudizio.
Neppure poteva ritenersi consolidato l’orientamento che ravvisava la
legittimazione passiva del P.M. perchè, seppure con riferimento ai
compensi dovuti ai periti, interpreti, consulenti e traduttori,ma con
principi estensibili anche alla liquidazione degli onorari dovuti ai
difensori di imputati al patrocinio a spese dello Stato, la tesi della
legittimazione del Ministro della Giustizia era stata, in passato, già
Ric. 2012 n. 25599 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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provvedimento impugnato e che quindi non dovrebbe assumere

sostenuta da Cass. civ. 18/3/1992 n. 3342 con la quale si era affermato
che “il Ministero della giustkia è legittimato passivamente nel giudkio di

opposkione avverso il provvedimento con cui il giudice liquida gli onorari de/perito,
in un procedimento penale, atteso che sul bilancio di detta amministrazione è
imputata la spesa per i compensi Jpettanti ai periti, consulenti tecnici, inteoreti e

dell’Agenzia delle Entrate (Cass. civ. ord. n. 24349 del 25/9/2007).
Considerato che per le superiori considerazioni il collegio ha condiviso
e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore;
che pertanto, pronunciando sul ricorso, questa Corte deve cassare il
provvedimento impugnato e rimettere gli atti al Tribunale di Roma, in
persona di diverso magistrato per un nuovo esame della opposizione
previa integrazione del contraddittorio.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla regolamentazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di
Roma in persona di diverso magistrato
Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

traduttori”; altre sentenze avevano invece affermato la legittimazione

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