Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3312 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3312 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

OH

SENTENZA
sul ricorso 27116-2010 proposto da:
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. 01079950521 in
cui si è fusa per incorporazione la BANCA
ANTONVENETA S.P.A. non in proprio ma esclusivamente
in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCEI DI
SIENA
2013
41

S.P.A.

in

persona

del

Dott.

CAMILLO

STGISMONDI nella qualifica enei poteri di
responsabile dell’Ufficio Periferico di Pescara e
come tale

legale

rappresentante

elettivamente domiciliato

della medesima,

in ROMA, VIA G.B. VICO

31, presso lo studio dell’avvocato SCOCCINI ENRICO,

1

Data pubblicazione: 12/02/2013

rappresentato

e

difeso

AGOSTINI

dall’avvocato

ANDREA giusta delega in atti;
– ricorrente contro
SPACCASASSI LINO SPCLNI47M08E207U,

elettivamente

studio

dell’avvocato

rappresentato

e

difeso

CRISTINA,

M1CHETELLI
dall’avvocato

BAGALINI

OTELLO giusta delega in atti;
LUCIDI

LCDNIN54Al2C9721,

ANTONIO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentato

e

difeso

CRISTINA,

MICHETELLI

BAGALINI

dall’avvocato

OTELLO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
SPINA GIOVANNI BATTISTA, GIACOPETTI PAOLO, MAIORINO
LUCA;

intimati

avverso la sentenza n. 215/2009 del TRIBUNALE DI
ASCOLI PICENO SEDE DISTACCATA DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO, depositata il 19/1/2009, R.G.N. 334/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ENRICO SCOCCINI per delega;

2

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha

concluso per inammissibilità;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel corso di un procedimento di espropriazione presso
terzi promosso da Lino Spaccasassi nei confronti di Luca
Maiorino, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ascoli
Piceno, Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con due

marzo 2006, a seguito di dichiarazione positiva del terzo,
assegnava il credito, in misura proporzionale, al creditore
procedente ed agli intervenuti Paolo Giacopetti ed Antonio
Lucidi.
Avverso tali ordinanze proponeva opposizione agli atti
esecutivi, davanti al medesimo Tribunale, la Banca antoniana
popolare veneta, frattanto intervenuta nella procedura.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 19 novembre 2009,
dichiarava inammissibile l’opposizione, condannando l’opponente
al pagamento delle spese nei confronti della parte opposta Lino
Spaccasassi.
Riteneva quel Giudice che l’opposizione proposta contro
l’ordinanza 15 giugno 2003 fosse tardiva e che la seconda
ordinanza, dotata di «chiaro contenuto decisorio», potesse
essere impugnata soltanto dal debitore pignorato, unico
legittimato a dolersi dell’omessa notifica del pignoramento nei
suoi confronti.
2.

Avverso la citata sentenza propone ricorso la MPS

Gestione

Crediti

Banca

s.p.a.,

incorporante

Antonveneta s.p.a., con auto affidato a tre motivi.

4

la

Banca

ordinanze emesse rispettivamente in data 15 giugno 2005 e 30

Resistono

controricorsi,

separati

con

di

identico

contenuto, i creditori Lino Spaccasassi ed Antonio Lucidi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione

civ., rilevando che l’ordinanza del 15 giugno 2005 era stata
poi revocata con altra del 19 agosto 2005; e poiché la Banca
ricorrente era intervenuta in data 30 settembre 2005, in quel
momento l’ordinanza di assegnazione non era esistente. Soltanto
con la successiva ordinanza del 30 marzo 2006 la Banca era
posta in condizione di opporsi; cosa avvenuta nel rispetto del
termine di 20 giorni.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione degli artt. 156 e 492 cod. proc. civ.,
rilevando da un lato che sarebbe apodittica l’affermazione del
Tribunale per cui l’ordinanza 30 marzo 2006 avrebbe contenuto
decisorio e, dall’altro, che la legittimazione ad impugnare il
provvedimento di assegnazione sussiste in favore di tutti
soggetti sui quali ricadono gli effetti del medesimo.
3.

Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente

ripropone i motivi di opposizione di merito a suo tempo svolti
davanti al Tribunale.
4.

Occorre preliminarmente

rilevare

che entrambi

controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del presente

5

e falsa applicazione dell’art. 617, secondo comma, cod. proc.

ricorso per tardività, essendo stato il medesimo proposto oltre
il termine di cui all’art. 325 del codice di rito.
Tale eccezione è fondata.
Costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di
questa Corte, cui la presente pronuncia intende dare

non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria
di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di
gravame, immune dai vizi del precedente e destinato a
sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti
tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di
mancata notificazione della sentenza, non in relazione al
termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente
dalla data di proposizione della prima impugnazione,
equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte
dell’impugnante (v., fra le altre, le sentenze 19 aprile 2010,
n.

9265, 8 ottobre 2010, n. 20898, e l’ordinanza 11 luglio

2012, n. 11762).
D’altra

parte,

come

osservano

correttamente

controricorrenti, giudizio di opposizione agli atti
esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini,
per costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre,
la sentenza 26 aprile 2000, n. 5343, l’ordinanza 9 giugno 2010,
n. 13928, e la sentenza 25 gennajo 2012, n. 1030).
Nella specie, dalla consultazione degli atti processuali doverosa in considerazione della natura dell’eccezione proposta

6

continuità, che il principio di consumazione dell’impugnazione

risulta che l’odierna ricorrente aveva provveduto, in un
primo tempo, a proporre appello avverso la sentenza oggetto
della presente impugnazione, con atto notificato alle
controparti in data 5 agosto 2010. Avvedutasi dell’evidente
errore nell’individuazione del mezzo di impugnazione, la MPS ha

ottobre 2010, ed ha proposto quindi il presente ricorso la cui
notifica è avvenuta in date diverse, la prima delle quali è
quella del 9 novembre 2010.
Dalla data della notifica dell’atto di appello, pertanto,
decorreva il termine breve per l’eventuale ricorso per
cassazione, la cui proposizione è avvenuta ben oltre i sessanta
giorni previsti dalla legge, a nulla rilevando che l’odierna
impugnazione sia tempestiva rispetto al termine annuale dal
deposito.
5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti
di entrambi i controricorrenti, liquidate, come da dispositivo,
in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto
ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

dichiara inammissibile

il ricorso e condanna la

ricorrente al pagamento delle spese del giudiz.lo di cassazione,

7

rinunciato all’appello con atto notificato il successivo 27

liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro
3.500, di cui 3.300 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Sezione Civile, il 9 gennaio 2013.

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