Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33119 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12722-2017 proposto da:

SUN LAND SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1112/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Sun Land S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione per sei motivi, illustrati da memoria, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, contro la sentenza del 28 novembre 2016 con cui la Corte d’appello di Bari aveva respinto l’appello proposto dalla società oggi ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva disatteso la querela di falso in via incidentale da essa società spiegata nel corso dell’impugnazione di una cartella esattoriale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia.

2. – L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione delle norme sull’ammissione della prova testimoniale, artt. 244 e seguenti c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il primo giudice avesse correttamente disatteso la richiesta di prova testimoniale formulata dalla società al fine di dimostrare che, all’epoca della notificazione dell’avviso di accertamento posto a base della successiva cartella esattoriale oggetto di ricorso in sede tributaria, essa non era dotata di una cassetta postale, come invece attestato dall’agente notificante.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver affermato che l’agente notificante, nel menzionare la cassetta postale, avesse in realtà inteso riferirsi alla circostanza che la raccomandata contenente l’avviso di accertamento fosse giunta a destinazione.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 231 c.p.c. e seguenti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento della falsità dell’atto pubblico fosse irrilevante ai fini della decisione della controversia tributaria nel quale detto atto era stato prodotto.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento dell’inesistenza della cassetta postale non avrebbe risolto affatto il problema della verifica della falsità dell’attestazione dell’agente notificante.

Il quinto motivo denuncia motivazione irrimediabilmente contraddittoria, violazione dell’art. 136 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto che non spettava alla Corte d’appello sindacare la rilevanza del documento oggetto della querela di falso ed avere invece poi per l’appunto effettuato tale sindacato.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver parcellizzato l’esame del materiale probatorio disponibile.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

5. – Il controricorso è inammissibile perchè tardivo (ricorso notificato 17 maggio 2017, controricorso il 13 luglio 2017).

6. – Il ricorso va respinto.

6.1. – Conviene muovere dall’esame del secondo motivo, che è palesemente infondato.

E’ difatti agevole rammentare che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).

Va da sè che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Nel caso di specie, dunque, va disattesa la doglianza della ricorrente, laddove essa ha sostenuto che la Corte d’appello, nel porre l’accento sulla genericità del riferimento alla “cassetta” da parte dell’agente notificante, il quale, secondo il giudice, avrebbe potuto avere “immesso gli avvisi in un luogo equivalente alla cassetta postale, ad es. introducendoli sotto le saracinesche della sede della società”, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacchè, al contrario, il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è stato svolto per l’appunto a sostegno del rigetto dell’appello e della conferma della sentenza di primo grado per la ritenuta insussistenza della denunciata falsità: il giudice di merito, in altre parole, ha inteso escludere che il pubblico ufficiale avesse falsamente attestato l’esistenza della cassetta postale, giacchè la sua affermazione non verteva su detta esistenza, bensì, mercè l’impiego di un modulo prestampato, contenente il riferimento alla cassetta, sull’effettuazione degli adempimenti prescritti nel quadro dello svolgimento dell’attività notificatoria.

6.2. – Altrettanto infondati sono il terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere simultaneamente esaminati per il loro evidente collegamento: ed infatti, è bensì vero che la questione della rilevanza dell’eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all’art. 221 c.p.c., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell’affermare o negare la falsità dell’atto (Cass. 13 marzo 2015, n. 5102), ma è altrettanto vero, come si è già detto, che la Corte d’appello, lungi dall’invadere il campo della verifica della rilevanza del documento, riservata al giudice del giudizio a quo, ha fatto proprio quanto doveva, avendo escluso la sussistenza della falsità in ragione del rilievo della genericità del riferimento alla cassetta, dovuta all’impiego di un “modulo prestampato normalmente in uso alle Poste italiane, in cui l’operatore addetto al recapito ha apposto una X sull’apposita casella recante la dicitura “immesso in cassettà”.

6.3. – Il sesto motivo è inammissibile. Ed infatti, sotto il velo della denuncia di violazione delle disposizioni indicate in rubrica, la società ricorrente sollecita una riconsiderazione del ragionamento svolto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto, con valutazione non sindacabile in questa sede, che la dichiarazione dell’agente notificante in ordine all’inserimento del plico in cassetta non fosse falsa.

6.4. – Il primo motivo è assorbito, giacchè, indipendentemente dalla correttezza del diniego di ammissione della prova testimoniale, la sentenza impugnata trova fondamento della diversa ratio decidendi di cui si è fin qui dato conto.

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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