Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33117 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23359/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

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– ricorrente –

contro

GOLD BOND ENTERPRISES LIMITED (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. TOSCANO

GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio

Cesare, 61;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 33/2012, depositata il 13 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere D’Aguino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno di imposta 2006 per omesso versamento IVA, emessa a seguito di controllo automatizzato, che scaturiva dall’erronea indicazione di un credito IVA riportato a nuovo nella dichiarazione dell’anno successivo, ritenendo trattarsi di errore formale non incidente sul debito di imposta;

che la CTP ha accolto la domanda del contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 13 marzo 2012, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’errore commesso dalla contribuente non ha inciso sul debito di imposta relativo all’anno 2006, ritenendo irrilevante quanto accaduto nel corso del successivo anno di imposta, mantenendo ogni anno fiscale la sua autonomia;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo l’Ufficio ricorrente deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, nella parte in cui ha ritenuto che l’errore commesso dal contribuente sia di carattere meramente formale e che sarebbe irrilevante quanto verificatosi nel successivo anno di imposta 2007; rileva come la mera esposizione di un credito IVA in parte inesistente, circostanza accertata dalla CTR, costituisca violazione sanzionabile, deducendo che il credito sia stato utilizzato quasi interamente per compensazione con debiti tributari di altra natura (orizzontale o esterna); rileva come gli errori, pur anche formali, in sede di dichiarazione che giungano ad esporre crediti inesistenti creino un indebito vantaggio fiscale consentendone l’utilizzo per il pagamento mediante ulteriore compensazione di altre imposte;

che con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’errore del contribuente sia meramente formale anzichè sostanziale, non avendo la CTR adeguatamente motivato circa la questione che l’errata compilazione della dichiarazione non incida sull’imponibile, con riferimento all’utilizzo del credito in compensazione, cosa che comporta l’impossibilità di utilizzare nuovamente tale credito l’anno successivo;

che i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;

che si osserva come, per quanto riguarda le sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 secondo quanto disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia riguarda un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass., Sez. Lav., 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29883);

che si osserva ulteriormente (con particolare riguardo al primo motivo) che, a mente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente che il contribuente indichi nella dichiarazione una eccedenza IVA (detraibile o rimborsabile) per legittimare il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione ed al conseguente recupero dell’eccedenza, essendo a tal fine del tutto irrilevante l’utilizzazione o meno, in concreto, dell’eccedenza di credito da parte del contribuente (Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11656), rilevando la mera violazione formale, anche in funzione di un possibile utilizzo futuro del credito;

che si è, tuttavia, osservato, che nella posizione IVA non rileva concretamente l’errore formale effettuato dal contribuente nella dichiarazione – ove esponga un credito iva superiore a quello effettivamente spettante – in quanto ciò che rileva è che, in termini sostanziali, il credito sia stato anche solo parzialmente utilizzato a fini compensativi (con compensazione interna o esterna), nel qual caso si configura una violazione sostanziale, equiparabile a quella afferente all’indebito o fraudolento uso del medesimo credito (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2882); soluzione che si impone in considerazione del principio fondamentale della neutralità dell’IVA, che esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta solo se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, punto 58; Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, punto 62);

che, pertanto, la natura formale o meno dell’errore del contribuente va considerata in funzione dell’utilizzo o meno del credito a fini compensativi, come dedotto dal ricorrente e come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata;

che la CTR, nell’affermare che “l’errore commesso dalla contribuente nel 2006 è solo di carattere formale e non ha inciso sul debito di imposta relativo all’anno di cui si discute” e che “non rileva in questa sede quanto è accaduto nel successivo anno 2007”, non ha accertato, in considerazione della sussistenza della violazione meramente formale della esposizione del credito IVA e dell’illegittimità del recupero per effetto di indebito utilizzo, se tale credito sia stato o meno utilizzato nuovamente in compensazione dal contribuente, circostanza in fatto decisiva per stabilire la natura meramente formale dell’errore in dichiarazione;

che il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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