Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33116 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22837/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

OSCAR BRIL SOCIETA’ COOP A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

contro

SERIT SICILIA SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 226/31/11, depositata il 4

luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA relativa agli anni di imposta 1991 e 1992 (nonchè, come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata, per IVA, IRPEF e IRAP 2001), notificata in data 26.04.2006, deducendo che l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo per avere tardivamente notificato la cartella, nonchè deducendo inoltre di avere estinto per pagamento il debito relativo all’anno di imposta 2001;

che la CTP ha accolto la domanda del contribuente e la CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza in data 4 luglio 2011, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che:

– la cartella è stata notificata oltre i termini decadenziali di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. nella L. 31 luglio 2005, n. 156, laddove nella specie la cartella si sarebbe dovuta notificare entro il 31.12.1997 e non si sarebbe, invece, più potuto applicare il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, comma 2-bis;

– “la proroga degli effetti del sisma è stata concessa ai contribuenti per adempiere alle loro obbligazioni e non certo all’Ufficio per provvedere alle sue incombenze”;

– il contribuente ha provato di avere estinto il debito per pagamento producendo idonea documentazione, con ciò dichiarandosi assorbita l’ulteriore difesa secondo cui l’Ufficio non avrebbe provato che il contribuente si fosse avvalso di norme agevolative;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, conv. con L. 31 luglio 2005, n. 156, L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138,L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 9, comma 17, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, rilevando come la normativa fiscale applicabile ai contribuenti residenti nelle zone della Sicilia Orientale interessate dal sisma del 1990 è stata oggetto di ripetute disposizioni di sospensione degli obblighi tributari, applicabili anche ai termini di iscrizione a ruolo e notifica delle cartelle di pagamento; ritiene, pertanto, erronea la decisione del giudice di appello, laddove ha ritenuto che la sospensione non si applichi ai termini di notificazione delle cartelle di pagamento, posto che alla sospensione degli obblighi tributari del contribuente si accompagna anche la sospensione delle incombenze dell’Ufficio in sede di riscossione; rileva come la ricorrente abbia sede nel circondario del Comune di Catania e come le imposte iscritte a ruolo per gli anni di imposta 1991 e 1992 rientrino nella suddetta sospensione, rilevando come gli obblighi tributari siano rimasti sospesi sino al 1 dicembre 1995; aggiunge, inoltre, che, durante la pendenza del termine per l’accertamento (oggetto di sospensione sino al 1 dicembre 1995), è sopravvenuto la L. n. 388 del 2000, art. 138 (successivamente modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dal D.L. 26 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, conv. con L. 26 febbraio 2007, n. 17), che ha previsto la rateizzazione per i contribuenti residenti nella Sicilia Orientale, il che avrebbe comportato una ulteriore sospensione dei termini di decadenza sino al 31 dicembre 2009;

che il motivo è infondato, posto che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine decadenziale previsto per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’o p.so adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 7274); termine che, pertanto, in quanto relativo alla diversa e successiva definizione agevolata, non può in alcun modo far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall’azione di riscossione (Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 956; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16074);

che, conseguentemente, non essendovi stata proroga ulteriore successiva al 1.12.1995, alla data di notificazione della cartella (26.04.2006), i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, erano elassi;

che con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente ha estinto il debito per pagamento;

che il motivo è fondato, essendo la motivazione della sentenza sul punto del tutto apparente, in quanto non rende percepibile il fondamento della decisione ove rechi argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977); e questo in ordine alla decisione in ordine alla prova del pagamento di IVA, IRAP, IRPEF per l’anno 2001, laddove la CTR si limita ad osservare “il contribuente ha dichiarato di aver pagato ed ha prodotto idonea e congrua documentazione in merito”, senza dar alcun conto del ragionamento decisorio;

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, con cassazione della sentenza della CTR impugnata sul puntil con rinvio alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre deve essere rigettato in relazione al primo motivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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