Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33115 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20280/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

TRANSIN IME SRL (C.F.), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 89/10/11, depositata il 7 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso

per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del

secondo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEG, IVA e IRAP relativa all’anno di imposta 2001, ricorso che è stato accolto dalla CTP di Catanzaro;

che, a seguito di appello dell’Ufficio, la CTR della Calabria, con sentenza del 7 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che l’Ufficio ha introdotto nuove censure nel giudizio di appello, sul presupposto che in prime cure è stato genericamente dedotto il difetto di legittimazione passiva e in appello sono state proposte nuove argomentazioni, le quali comportano l’esame di una nuova controversia;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, e nullità della sentenza, nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile l’appello su eccezione del contribuente; rileva come nessuna eccezione di inammissibilità è stata formulata dal contribuente e che, in ogni caso, essendo l’inammissibilità rilevabile di ufficio, non sussisterebbe la dedotta inammissibilità; deduce il ricorrente come in appello siano state introdotte nuove argomentazioni in punto di diritto in relazione alla questione della carenza di legittimazione attiva dell’ente impositore, eccezione già formulata in prime cure, argomentazioni che secondo l’Ufficio ricorrente non potrebbero essere assimilate a nuove eccezioni, in quanto mere difese che non ampliano il thema decidendum;

che con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, in relazione al merito della domanda del contribuente; rileva il ricorrente come l’omesso invio dell’avviso bonario, contestato dal contribuente, costituisca ragione di nullità della notificazione della cartella di pagamento solo ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza insussistente nella specie;

che il primo motivo di ricorso è fondato, posto che l’Ufficio, che in primo grado si era limitato a una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass. Sez. VI, 29 dicembre 2017, n. 31224), tra cui rientrano le argomentazioni con cui si neghi la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa o si contesti la qualificazione a essi attribuita (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21197), come tali non soggette a preclusione processuale (Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15026);

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, dichiarandosi assorbito il secondo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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