Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33114 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19882-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8572/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

osserva quanto segue:

Con sentenza n. 8572/8/2016, depositata il 16 dicembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dai signori C.R. e C.P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso avviso di rettifica del valore di terreno edificabile e liquidazione delle maggiori imposte dovute, di registro, ipotecaria e catastale.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I contribuenti intimati non hanno svolto difese.

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che la generica opposizione dell’Ufficio alla perizia di parte sul valore del terreno oggetto di compravendita, che ne fissava la stima in misura inferiore a quella posta dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di liquidazione, basata quest’ultima, sui valori OMI, giustificasse l’accoglimento della domanda dei contribuenti sulla base del principio di non contestazione.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

In maniera non pertinente la decisione impugnata ha posto a base dell’accoglimento della domanda dei contribuenti il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, in ragione del fatto che l’Ufficio, a fronte del deposito da parte dei contribuenti di perizia di parte estimativa del valore terreno compravenduto, si fosse limitato ad affermare che la stessa contenesse “osservazioni che non sviluppano argomentazioni idonee a superare i valori risultanti dalla stima dell’Agenzia del Territorio”.

1.2. Nel processo tributario, infatti, il principio di non contestazione, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 30 giugno 2016, n. 13483; Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass. sez. 5, 18 giugno 2014, n. 13834).

1.3. Nella fattispecie in esame il giudice di merito, ai fini della stima del valore del terreno per la determinazione della base imponibile delle imposte in oggetto, si trovava in effetti di fronte a due perizie estimative, entrambe di parte, quella del contribuente e quella dell’Ufficio del Territorio basata sui valori OMI, che pervengono a differenti valutazioni sulla stima del terreno oggetto di compravendita. La CTR, sulla base della ritenuta genericità della posizione assunta dall’Ufficio nei confronti della perizia di parte ex adverso depositata, ha indebitamente applicato il principio di non contestazione, atteso che anche sul piano della mera allegazione il valore minore del terreno indicato dai contribuenti era contraddetto dalla perizia estimativa dell’Ufficio del Territorio, sulla quale era basato l’avviso di liquidazione impugnato.

1.4. Il giudice di merito avrebbe dovuto piuttosto esaminare comparativamente le rispettive perizie di stima, dando conto delle ragioni in forza delle quali quella deposita dal contribuente era stata ritenuta di maggiore attendibilità rispetto a quella posta a base dell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato.

2. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, restando assorbito il secondo, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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