Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33114 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 778/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BGC Corp Italia;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna 95/01/13, depositata l’8 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11luglio

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in parziale conferma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto infondato per gli anni 2002 -2004 l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, per il recupero Iva per gli anni dal 2002 al 2005, nei confronti della BGC Corp Italia, esercente l’attività di commercio di autoveicoli, per operazioni soggettivamente inesistenti in relazione all’acquisto intracomunitario di auto straniere per carenza di prova sulle singole operazioni fraudolente.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., e dei principi indicati nelle sentenze della CG 12.1.2006 (in C-354/03, C-355/03 e C-484/03) e 6.7.2006 (in C439/04 e C-440/04) per non aver considerato che la ripresa era relativa alle medesime operazioni oggetto di giudizio penale, e contenute nei tabulati allegati al pvc, nè avendo considerato la stretta contiguità dei rapporti tra la contribuente e le cartiere.

1.1. Il secondo motivo denuncia nuovamente violazione delle medesime norme per aver la CTR indebitamente addossato all’Ufficio – che aveva fornito elementi circostanziati ed obbiettivi che le operazioni erano tutte soggettivamente inesistenti per essere stati gli acquisti operati da cartiere, trovavano per il riscontro nei tabulati allegati e relativi al giudizio penale e nelle dichiarazioni confessorie dei soggetti coinvolti – l’onere di fornire la piena prova con riguardo alle singole operazioni, mentre incombeva sulla parte l’onere di fornire la prova contraria.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati.

2.1. Occorre premettere che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, con la sentenza n. 9851 del 10/04/2018 (seguita da molte altre), ha affermato che:

a. l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;

b. la prova della consapevolezza dell’evasione, peraltro, non richiede che l’Amministrazione finanziaria provi la partecipazione del soggetto all’accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;

c. incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

2.2. Orbene, la CTR ha affermato che “di fronte alle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti ( Z. e lo stesso C.) in sede penale vi sono elementi di prova sufficienti a far ritenere fondate le contestazioni dell’Ufficio ma, in ragione degli insufficienti apporti probatori offerti dal medesimo circa le singole operazioni fraudolente, non può che concludersi per la conferma della sentenza impugnata…, la quale ha fatto riferimento ai tabulati riepilogativi, formati dalla polizia giudiziaria per gli atti del procedimento penale per individuare le singole operazioni fittizie”.

Si tratta, invero, di affermazione di intrinseca illogicità, che rivela l’errore in diritto su cui è incorsa la CTR.

Non è necessario infatti che l’Ufficio fornisca una “piena” prova dei fatti contestati: una volta che questi abbia dimostrato, in base ad elementi anche solo indiziari, il carattere fraudolento delle operazioni realizzate dal contribuente, è su quest’ultimo che incombe la prova contraria, ossia che le operazioni (o talune di esse) erano in realtà effettive.

Ed è evidente che, nella vicenda in esame, tale prova indiziaria era stata adeguatamente fornita sia per l’indiscussa natura di cartiere delle società apparenti venditrici, sia in relazione alle dichiarazioni, confessorie, raccolte nella sede penale, sia per la congruenza tra i dati esposti – come risulta dagli atti riprodotti per autosufficienza – nei tabulati allegati al pvc e quelli oggetto del giudizio penale, sì da restarne altresì viziato il ragionamento presuntivo operato perchè non rispondente al modello legale.

3. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA