Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33112 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16225-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso

gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO CIAVARELLA, DOMENICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato CARA MARIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8807/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 8807/16/2016, depositata il 20 dicembre 2016, non notificata, accolse l’appello proposto dalla signora C.G. nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativa agli anni dal 2006 al 2008.

Avverso la pronuncia della CTR l’ente locale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 e del D.L. n. 93 del 2008, art.1”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere escluso la soggettività passiva d’imposta della contribuente, sebbene ella fosse comproprietaria per il 33,33% del fabbricato sito in (OMISSIS), suddiviso catastalmente in tre unità immobiliari, due censite in categoria A/7, foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS), subb. (OMISSIS) e l’altra in categoria A/4, con due pertinenze in categoria C/2, foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS), subb. (OMISSIS), sul presupposto, non dimostrato dalla contribuente, che sull’intero fabbricato gravasse il diritto di abitazione della madre F.C., coniuge superstite del sig. C.P..

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione comunale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato, sulla base di meri indizi, che il Comune di Roma Capitale non avrebbe contestato la sussistenza del diritto di abitazione della madre della contribuente sull’intero fabbricato, di fatto invertendo l’onere della prova quanto alla sussistenza della soggettività passiva d’imposta in capo alla signora C.G..

3. Con il terzo motivo, infine, l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la CTR abbia accolto l’appello della contribuente nella parte in cui ha statuito l’Amministrazione comunale incorsa in decadenza con riferimento alla pretesa impositiva riferita all’annualità 2006, ritenendo non applicabile nella fattispecie in esame il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica.

4. In ordine logico va esaminato con priorità il terzo motivo, che risulta in astratto fondato.

Incontroverso in fatto che l’avviso di accertamento per l’anno 2006, notificato direttamente per mezzo del servizio postale, è stato consegnato all’Ufficio postale per la spedizione in data 29 dicembre 2011 e ricevuto quindi dalla destinataria della notifica il 9 gennaio 2012, nell’escludere nella fattispecie l’applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario della notifica, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, per la quale il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’Ufficiale giudiziario, ovvero, per quanto qui interessa, all’ufficio postale e per il destinatario al momento della ricezione ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria (tra le molte cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298).

4.1. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’essere l’atto pervenuto alla destinataria in data 9 gennaio 2012 e irrilevante, dovendo aversi riferimento per il notificante alla data di spedizione, risultando quindi l’atto impositivo spedito, anche per l’anno 2006, entro il quinquennio stabilito dalla legge a pena di decadenza.

4.2. Essendo comunque il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, alla stregua di quanto di seguito osservato riguardo all’esame dei restanti motivi, il ricorso va tuttavia rigettato, previa correzione della motivazione in diritto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., con riferimento all’impedimento dell’eccepita decadenza da parte della contribuente riguardo all’anno 2006.

5. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi, sono, infatti, manifestamente infondati.

La CTR ha – con accertamento di fatto fondato sulle risultanze anagrafiche prodotte dallo stesso Comune, attestanti per gli anni oggetto di accertamento la residenza della signora F.C. sull’intero fabbricato di (OMISSIS), non censurato in relazione a quanto consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ritenuto che la stessa avesse continuato ad abitare nell’intero complesso già destinato a residenza familiare sua e del coniuge deceduto F.P., ritenendo quindi sussistente quanto meno la prova presuntiva, non contraddetta da diverse risultanze istruttorie, in ordine alla sussistenza del diritto di abitazione della stessa sull’intero fabbricato (incontestato il decesso del F.P. e la titolarità ai sensi dell’art. 540 c.c. del diritto di abitazione del coniuge superstite sull’immobile già destinato a casa familiare).

5.1. A ciò non osta, come sembra invece ritenere l’Amministrazione ricorrente, che il fabbricato sia distinto in diverse unità immobiliari e relative pertinenze, laddove si ritenga provata la destinazione ad abitazione principale dell’intero complesso immobiliare (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 3 luglio 2014, n. 15198; Cass. sez. 5, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902).

In questo caso la ritenuta titolarità del diritto di abitazione sull’intero fabbricato si pone dunque, ai fini della soggettività passiva d’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, in via alternativa alla comproprietà pro quota dell’intero immobile medesimo da parte dell’odierna controricorrente.

5.2. Nè il Comune di Roma Capitale risulta avere contestato l’affermazione di quest’ultima relativamente all’avere la sua genitrice dichiarato e pagato l’ICI sull’intero edificio per le annualità in contestazione.

6. Al rigetto del ricorso, previa correzione in diritto dell’impugnata sentenza nei termini dinanzi precisati, consegue la condanna del ricorrente Comune al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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