Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33112 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10023/2014 R.G. proposto da:

TEAS Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Conte Riccardo, con

domicilio eletto presso l’Avv. Miani Giuseppe in Roma via dei

Gracchi n. 6, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate

– intimata –

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 137/35/13, depositata il 23 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’li luglio

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale De

Augustinis Umberto che ha chiesto il rinvio della trattazione a data

successiva al 31 luglio e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle entrate, in esito a controllo cartolare, contestava alla società Teas Spa per l’anno d’imposta 2007 l’indebito utilizzo in compensazione del credito Iva per il 2006, già portato in compensazione, nonchè dell’eccedenza d’imposta relativa ai primi tre trimestri del 2007, nonchè, ai fini Ires, un tardivo versamento del saldo, ed metteva cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis per il recupero delle maggiori somme, oltre sanzioni ed interessi;

– la contribuente si opponeva alla cartella con riguardo all’Iva, deducendo che la pretesa era conseguente all’erronea (e incompleta) compilazione della dichiarazione Mod. Unico 2008 e che, in ogni caso, la reale situazione emergeva dalle dichiarazioni annuale e trimestrali ai fini Iva;

– l’impugnazione era respinta dalla CTP di Milano; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– Teas Spa propone ricorso per cassazione con tre motivi;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina;

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 8, con riferimento agli artt. 1427 e 1324 c.c., D.P.R. n. 633 del 197254, artt. 54-bis, 55, 56 e 19, comma 1, secondo periodo, nonchè del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, per aver la CTR ritenuto la fondatezza della pretesa sul mero fatto dell’errata e incompleta compilazione della dichiarazione annuale, senza attribuire alcun rilievo alla correzione apportata dalla contribuente, attestata dalla documentazione prodotta, emergente dalle stesse dichiarazioni periodiche e, inoltre, riscontrata per l’avvenuta rettifica da parte dell’Ufficio del credito per l’anno 2007 operata nelle more del giudizio;

– il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR ritenuto non contestata da parte della contribuente l’asserita omessa presentazione della dichiarazione e aver, invece, omesso di considerare l’avvenuta rettifica operata dall’Ufficio;

– i motivi, da esaminare congiuntamente investendo l’unitaria questione relativa alle condizioni e limiti dell’emendabilità delle dichiarazioni quando il contribuente, opponendosi alla maggiore pretesa fiscale per l’omesso versamento dell’imposta conseguente alle indicazioni in dichiarazione, deduca l’erroneità delle indicazioni ivi riportate, sono fondati nei termini che seguono;

– le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13378 del 2016, infatti, componendo un contrasto insorto e relativo, tra l’altro, anche alla questione qui in esame, hanno affermato che “la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa” precisando tuttavia che “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2”, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, “in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”;

– in altre termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente;

– occorre precisare, invero, che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell’onere probatorio stabilite dall’art. 2697 c.c., spetta al contribuente che “ritratta” la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria (Cass. n. 27127 del 28/12/2016; Cass. n. 26550 del 21/12/2016; Cass. n. 5728 del 09/03/2018);

– orbene, la sentenza impugnata non si è attenuta ai sopra enunciati principi, poichè ha omesso ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate dal ricorrente in sede contenziosa, e in base alle quali si opponeva alla maggior pretesa dell’Amministrazione, limitandosi a rilevare la sostanziale intangibilità dell’originaria dichiarazione, la cui irregolarità, per l’incompletezza dei dati, ostava alla compensazione del credito;

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5, nonchè omessa pronuncia, in relazione al dedotto onere per l’Ufficio di attivare un contraddittorio in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

– il motivo è inammissibile per novità, trattandosi di questione

che non risulta proposta nè in appello (ove si era limitata – per quanto riprodotto – ad insistere sulla necessità di un controllo dei

dati e documenti da parte dell’Amministrazione), nè, in ogni caso, in primo grado (nulla risultando dalla ricostruzione dei motivi dell’originario ricorso, neppure riprodotti, ove la parte si lamentava del difetto di motivazione dell’atto e affermava la ricorrenza di un mero errore materiale);

– in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo, la sentenza va quindi cassata con rinvio, anche per le spese, innanzi alla Commissione tributaria regionale competente in diversa composizione per un nuovo esame in conformità ai principi sopra affermati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso avverso l’Agenzia delle entrate, inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e con riguardo al ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso stesso.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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