Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33111 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22752/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BGC Corp Italia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Falsitta

Vittorio Emanuele e Giannotta Mario, con domicilio eletto presso

l’Avv. Paparo Roberta, Studio “Placanica”, in Roma Piazzale Clodio

n. 32, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna sez. staccata di Parma n. 69/22/11, depositata

il 4 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dai Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto parzialmente infondato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, per il recupero Iva per l’anno 2001, nei confronti della BGC Corp Italia, esercente l’attività di commercio di autoveicoli, per operazioni soggettivamente inesistenti in relazione all’acquisto intracomunitario di auto straniere per carenza di prova sulle singole operazioni fraudolente.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del gli D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,21 e 54.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione insufficiente.

1.2. I motivi vanno esaminati unitariamente per connessione logica: l’Agenzia lamenta che la CTR abbia indebitamente addossato all’Ufficio l’onere di fornire la piena prova con riguardo alle singole operazioni, nonostante l’Ufficio avesse fornito elementi circostanziati ed obbiettivi dell’inesistenza soggettiva di tutte le operazioni per essere stati gli acquisti operati da cartiere e per il riscontro, nel quantum, con quanto contestato nel corrispondente procedimento penale, mentre incombeva sulla parte ‘onere di fornire la prova contraria.

2. I motivi, esclusa ogni inammissibilità risolvendosi le doglianze in una contestazione non della valutazione dei fatti operata dal giudice ma della correttezza in diritto della decisione e della congruità del percorso motivazionale, sono fondati.

2.1. Occorre premettere che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, con la sentenza n. 9851 del 10/04/2018 (seguita da molte altre), ha affermato che:

a. l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;

b. la prova della consapevolezza dell’evasione, peraltro, non richiede che l’Amministrazione finanziaria provi la partecipazione del soggetto all’accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;

c. incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

2.2. Orbene, la CTR ha affermato che “di fronte alle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede penale vi sono elementi di prova sufficienti a far ritenere fondate le contestazioni dell’Ufficio ma, in ragione degli scarsi, insufficienti apporti probatori offerti dall’Ufficio circa le singole operazioni fraudolente, non può concludersi per la conferma della sentenza impugnata, la quale ha fatto riferimento ai tabulati riepilogativi, formati dalla polizia giudiziaria per gli atti del procedimento penale per individuare le singole operazioni fittizie”.

Si tratta, invero, di affermazione di intrinseca illogicità, che rivela l’errore in diritto, oltre all’incongruenza della motivazione, su cui è incorsa la CTR.

Non è necessario infatti che l’Ufficio fornisca una “piena” prova dei fatti contestati: una volta che questi abbia dimostrato, in base ad elementi anche solo indiziari, il carattere fraudolento delle operazioni realizzate dal contribuente, è su quest’ultimo che incombe la prova contraria, ossia che le operazioni (o talune di esse) erano in realtà effettive.

Ed è evidente che, nella vicenda in esame, tale prova indiziaria era stata adeguatamente fornita per le complessive operazioni realizzate dalla contribuente sia per l’indiscussa natura di cartiere delle società apparenti venditrici, sia in relazione alle dichiarazioni, confessorie, raccolte nella sede penale, sia per la congruenza tra l’importo delle operazioni soggettivamente inesistenti accertato in sede penale e importo oggetto di rilievo da parte dell’Agenzia delle entrate (Euro 1.308.727,58), circostanza idonea ad attestare ia coincidenza tra le rispettive contestazioni ma trascurata dai giudice regionale.

Va pure rilevato che l’incongruenza della motivazione discende dalla valorizzazione dei tabulati prodotti dal contribuente (e riprodotti per autosufficienza dall’Ufficio) la cui incidenza non è spiegata dalla CTR e ciò, tanto più, che essi, in realtà, si riferiscono ad una varietà di operazioni realizzate, in gran parte, negli anni successivi al 2001.

Parimenti irrilevante è la circostanza dell’utilizzazione, per il trasporto delle vetture, di una bisarca della BGC Corp, trattandosi di elemento che, di per sè, non rivela se vi fosse stata o meno una soggettiva inesistenza (potendo, per contro, assumere pertinenza al fine della consapevolezza dell’attività fraudolenta), mentre è mancata la necessaria complessiva ed unitaria valutazione degli elementi probatori in giudizio.

3. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA