Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33110 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 20/12/2018), n.33110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESI Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12047-2017 proposto da

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO MELILLO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RITENUTO

che il Tribunale di Napoli non ha ammesso al passivo del (OMISSIS) Srl il credito di Equitalia Servizi di Riscossione, in mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento, a dimostrazione del credito tributario, non ritenendo sufficiente l’estratto di ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che tale decisione contrasta con il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui la domanda di ammissione al passivo di un fallimento di un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del suo buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, essendo sufficiente che il credito risulti dall’estratto di ruolo (tra le altre Cass. n. 14693/2017); che quindi il ricorso di Equitalia è fondato e va accolto, l’impugnato decreto è cassato con rinvio al giudice di merito anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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