Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33110 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7349/2012 R.G. proposto da:

La Rocca Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Tammetta Walter, con

domicilio eletto presso Pernarella Pietro in Roma via Vincenzo Ugo

Taby n. 19, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud Spa (già Equitalia Gerit Spa);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 19/40/12, depositata il 27 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Rocca Srl impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis per il recupero del credito d’imposta per l’anno 2003 relativo alle agevolazioni sul gasolio, indebitamente utilizzato in compensazione.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Equitalia Sud Spa è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo denuncia “Inesistenza della notifica per omessa compilazione della relata. Nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto fondamentale della controversia. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

1.1. La contribuente lamenta omessa pronuncia in relazione all’eccepita inesistenza della notifica della cartella per la mancata compilazione della relata.

1.2. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che, ove la parte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su una domanda “è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure sono state formulate” (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015); nè rileva l’esistenza, in relazione al vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte che “presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso” (Cass. n. 22880 del 29/09/2017).

1.3. La questione è comunque infondata poichè l’asserita mancanza della relata della notifica (in ispecie se, come dedotto, sulla copia consegnata al destinatario) costituisce non una ipotesi di inesistenza ma solo una irregolarità o, eventualmente, una nullità (v. Cass. n. 9377 del 21/04/2009; v. Cass. n. 952 del 17/01/2018), sicchè la proposizione del ricorso avverso la cartella determina la sanatoria di ogni eventuale vizio.

2. Il secondo motivo denuncia “omessa notifica del preliminare atto di recupero del credito d’imposta previsto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 421, 422 e 423. Difetto di motivazione della cartella. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

2.1. La contribuente lamenta che la motivazione, nel ritenere legittima la liquidazione ex art. 36-bis nonostante la pregressa omessa notifica dell’atto di recupero del credito d’imposta L. n. 311 del 2004, ex art. 1, commi 421 e ss. , sia meramente apparente ed errata in diritto. Deduce altresì il difetto di motivazione della cartella stessa.

2.2. Il motivo va integralmente disatteso.

2.3. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, va rilevato che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, (legge finanziaria per il 2005) testualmente dispone che “ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato …”.

Dal chiaro tenore della norma emerge che:

a) l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà (non l’obbligo) di emettere con riguardo all’indebito utilizzo del credito d’imposta in questione un “apposito atto di recupero”, che ha natura di atto impositivo;

b) il riconoscimento di tale facoltà non preclude “le attribuzioni e i poteri” attribuiti con il D.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque, non osta, sussistendone i presupposti, all’emissione della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

Ne deriva che la mancata emissione dell’atto di recupero non costituisce, in sè, vizio della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, per la cui legittimità devono solo ricorrere le condizioni stabilite dal citato art. 36-bis.

2.4. Va escluso, inoltre, che la motivazione della sentenza sia apparente.

La CTR, infatti, ha accertato che “l’iscrizione a ruolo non è stata originata da un processo verbale di accertamento, ma dal raffronto tra i dati esposti in dichiarazione e quanto versato dalla parte con i Mod. F24. L’ufficio ha eseguito un mero controllo formale della dichiarazione ed ha rilevato che la contribuente aveva utilizzato il credito d’imposta due volte. Per tale ragione non era necessario redigere un avviso di recupero poste che sulla sussistenza del credito non vi erano contestazioni”, statuizione che coglie appieno le condizioni richieste dalla norma per la legittima emissione della cartella ex art. 36 bis cit., ossia che il credito abbia natura cartolare e non implichi valutazioni (v. Cass. n. 29582 del 16/11/2018).

2.5. Quanto, infine, al dedotto difetto di motivazione della cartella stessa, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, neppure avendo riprodotto l’atto di cui è censurata l’asserito vizio

3. Il terzo motivo denuncia “in merito all’omessa indicazione del responsabile del procedimento del ruolo. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, (art. 360 c.p.c., n. 3) Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

3.1. La contribuente si duole dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento del ruolo, irrilevante che la cartella sia stata emessa anteriormente al 1 luglio 2008, e lamenta, sul punto, la nullità della sentenza per motivazione apparente.

3.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 quanto alla dedotta violazione di legge atteso che, per la consolidata e ripetuta giurisprudenza della Corte, senza che la contribuente abbia offerto elementi suscettibili di mutare l’orientamento della stessa, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. n. 11856 del 12/05/2017; Cass. n. 12687 del 13/05/2019), mentre nella vicenda in esame è pacifico che la cartella si riferisce ad un ruolo emesso in epoca anteriore.

3.3. Il motivo è inammissibile anche con riguardo all’asserito vizio di motivazione apparente, atteso, da un lato, l’esatta e chiara riferibilità della decisione al dato normativo e al consolidato orientamento della giurisprudenza, e, dall’altro, risolvendosi la doglianza, in realtà, in una non condivisione della normativa e della decisione e non in una lamentata apparenza della stessa.

4. Il quarto motivo denuncia “in merito all’omessa sottoscrizione della cartella. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4). Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso”.

4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, ponendosi altresì in termini di non condivisibilità della normativa e della decisione che su di essa si fonda, di cui non coglie la ratio.

La CTR, infatti, sia pure con motivazione sintetica, ha rilevato che “esaminato il Modello approvato dal Ministero delle Finanze con D.M. n. 28 giugno 99, ritiene che tale disciplina prevede unicamente la denominazione del concessionario” e che tale principio è confermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

Secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, senza che la contribuente abbia offerto elementi suscettibili di mutarne l’orientamento, “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (v. Cass. n. 26053 del 30/12/2015; Cass. n. 13461 del 27/07/2012; Cass. n. 21290 del 29/08/2018; Cass. n. 21844 del 07/09/2018).

5. il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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