Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3311 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21679-2018 proposto da:

IMMOBILIARE ELENA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 53, presso

lo studio dell’avvocato ANTONINO STRANO, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIAN PAOLO BARAZZONI, VERONICA CAMELLINI;

– ricorrente –

contro

ALBA LEASING SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1728/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, l’Immobiliare Elena s.r.l. (già Sasip Immobiliare s.r.l.) ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, resa pubblica in data 5 aprile 2018, che ne respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva dichiarato la propria competenza a giudicare nella controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing immobiliare intercorso con la Alba Leasing S.p.A. e, quindi, condannato essa Immobiliare Elena s.r.l. all’immediato rilascio dell’immobile utilizzato;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale, evidenziando che “nessuna censura (veniva) mossa dall’appellante alle statuizioni inerenti al merito della vicenda, dolendosi unicamente Sasip delle statuizioni in rito (giurisdizione e competenza) e della regolamentazione delle spese processuali”, confermava la decisione di primo grado affermando che la controversia sulla risoluzione del contratto di leasing insorta tra le parti nel 2012 apparteneva alla competenza del giudice ordinario, anzichè a quella arbitrale;

che resiste con controricorso Alba leasing S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, in via preliminare e assorbente (come rileva il Collegio), il ricorso (il cui unico motivo censura, del resto, “violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 2, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2 dell’atto integrativo n. 2 del 30.05.2013 laddove si rigetta l’eccezione di carenza di giurisdizione formulata dalla ricorrente essendo la controversia demandata al giudizio arbitrale”) è inammissibile, in quanto, nella specie, doveva essere proposto (alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte: tra le altre, Cass. n. 5510/2011) ricorso per regolamento necessario di competenza (avendo la Corte territoriale deciso unicamente su questione di competenza arbitrale e non sul merito della controversia), là dove, peraltro, non può addivenirsi alla conversione del proposto ricorso ordinario in detto regolamento, in quanto quest’ultimo è tardivo rispetto al termine (di 30 giorni) fissato dall’art. 47 c.p.c., essendo stata la sentenza notificata il 17 maggio 2018 e il ricorso notificato, a sua volta, il 13 luglio 2018;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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