Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3311 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017,  n. 3311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5363/2013 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE ANGELICO 78, presso l’avvocato ANTONIO IELO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI, in persona del

Segretario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 79, presso l’avvocato FILIPPO LUBRANO, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24648/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONIO IELO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FILIPPO LUBRANO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna aggravata alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 2 maggio 2011, S.G. ha convenuto in giudizio la SIAA (Società italiana avvocati amministrativisti) e ha chiesto di accertarne la responsabilità e di condannarla al risarcimento del danno, indicato in Euro 360,00, per il fatto di avergli inviato, senza il suo consenso, vari messaggi di posta elettronica al proprio indirizzo email.

La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, esponendo che i dati relativi alla casella di posta elettronica del S. erano stati chiesti all’Ordine degli avvocati di Milano e che, pertanto, ricorreva l’esimente di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. c), (che autorizza il trattamento dei dati provenienti da pubblici elenchi o registri senza il consenso dell’interessato); che il ricorrente aveva chiesto di non inviargli più comunicazioni ma lo aveva fatto con una email inviata da un indirizzo diverso che non consentiva di comprendere che la richiesta provenisse da lui; che non vi era alcuna prova dell’esistenza di danni collegabili alla propria condotta. Il Tribunale di Roma, con sentenza 13 dicembre 2012, ha rigettato la domanda poichè, a prescindere dai profili relativi alla legittimità del trattamento dei dati personali, non v’era alcuna prova dell’esistenza e dell’entità del danno, avendo la SIAA inviato solo dieci email nell’arco di tre anni.

Il S. ricorre per cassazione avverso questa sentenza sulla base di due motivi illustrati da memoria; l’intimata si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La preliminare eccezione, sollevata dall’intimata SIAA, di inammissibilità del ricorso per cassazione per saltum è infondata: infatti, le sentenze in materia di tutela della privacy non sono appellabili ma ricorribili direttamente per cassazione, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, art. 152, comma 13, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. l settembre 2011, n. 150, le cui norme sono applicabili (ex art. 36) esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mentre quello in esame è stato introdotto dal S. in data 2 maggio 2011, tanto più che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 6, ha ribadito l’inappelabilità delle sentenze in materia.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame su un fatto decisivo, consistente nella richiesta di ordinare alla convenuta la cessazione definitiva degli invii dei messaggi di posta elettronica, essendosi il tribunale pronunciato soltanto sulla domanda di risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile. L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza introdotta in giudizio integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente al giudice di legittimità di effettuare – a condizione che il motivo di ricorso sia adeguato e indipendentemente dall’esistenza di vizi della motivazione sul punto – l’esame degli atti del giudizio di merito, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto, come nella specie, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n 5, (Cass. n. 1196/2007, n. 22759/2014, n. 22952/2015). Inoltre, alla luce della novella della citata norma, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054/2014).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, e art. 152, n. 2, e art. 91 c.p.c., per avere esaminato la domanda risarcitoria sotto il profilo della responsabilità civile di diritto comune (art. 2043 c.c.), anzichè a norma dell’art. 2050 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 196 cit., art. 15, nonchè per la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto applicazione del condivisibile principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva; il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. n. 16133/2014) che, nella specie, lo ha espresso con motivazione adeguata e incensurata. Il generico profilo concernente la doglianza sulle spese è inammissibile, avendole il giudice di merito regolate secondo il principio della soccombenza.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Merita accoglimento l’istanza del PG di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, che ha introdotto (L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 45, comma 12) una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario, avendo il ricorrente abusato dello strumento processuale e dovendo per questo essere sanzionato (Cass. n. 7726/2016, n. 17902/2010). Egli ha percorso tutti i gradi di giudizio per un danno, indicato in Euro 360,00, ipotetico e futile, consistente al più in un modesto disagio o fastidio, senz’altro tollerabile (v. Cass., sez. un., n. 26972/2008), collegato al fatto, connesso ad un uso ordinario del computer, di avere ricevuto dieci email indesiderate, di contenuto pubblicitario, nell’arco di tre anni.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè al pagamento di Euro 1500,00 per responsabilità aggravata.

Sussistono i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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