Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3311 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2022, (ud. 31/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24782/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Giordano,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Isaia Sales, sito in

Roma, viale Regine Margherita, 27;

– controricorrente –

R.A., rappresentata e difesa dall’avv. David Terracina, con

domicilio eletto presso lo studio BFS & Associati, sito in Roma,

via Latina, 20;

– controricorrente –

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. dist. di Salerno, n. 7453/15, depositata il 23 luglio

2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno

2021 e, riconvocato il Collegio, del 31 gennaio 2022, dal

Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 23 luglio 2015, che, in accoglimento dei – riuniti – appelli, ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2006 e 2007 dalla Masterproject s.r.l. in liquidazione, nonché dai soci, in relazione al maggior reddito accertato in capo alla società;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che le originarie impugnazioni proposte da C.D., ex liquidatore, in proprio, e dal socio T.A. erano state respinte dalla commissione provinciale, così come, con distinta pronuncia, quella proposta dal socio R.A., relativamente al solo anno 2006;

– il giudice di appello ha rilevato che alla data di notifica degli avvisi di accertamento in oggetto la società era già stata cancellata dal registro delle imprese, per cui non poteva essere destinataria di tali avvisi, e che la ritenuta illegittimità di questi ultimi conduceva all’annullamento anche degli avvisi di accertamento notificati ai soci, essendo venuto meno il loro presupposto;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resistono, con distinti controricorsi, T.A. e R.A., mentre C.D. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36, e dell’art. 2495 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli avvisi di accertamento con cui si rettificava la dichiarazione resa dalla Masterproject s.r.l. fossero stati notificati a quest’ultima, laddove, invece, tali atti erano stati notificati all’ex liquidatore, sig. C.D., e ai soci sigg. T., R. e Re.;

– evidenzia, in proposito, che il giudice di appello aveva omesso di considerare che, per effetto dell’estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio in base al quale i soci subentrano nella posizione debitoria dell’ente;

– il motivo è fondato;

– l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese” determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell’ente non si estinguono – il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070);

– l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (cfr., sia pure con riferimento ad atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone, Cass., ord., 12 ottobre 2018, n. 25487; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31037);

– pertanto, la notifica dell’atto impositivo nei confronti della società non costituisce presupposto per l’accertamento della responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione dell’ente, venendo in rilievo una responsabilità per un debito proprio, per cui è inconfigurabile una invalidità derivata dell’avviso di accertamento notificato ai soci per mancato previo accertamento del debito erariale nei confronti della società, in quanto quest’ultima non era più esistente al momento dell’esercizio della potestà impositiva;

– non assume, poi, rilevanza, ai fini dell’esclusione della legittimazione passiva dei soci e, in generale, della ammissibilità di un accertamento della fondatezza del credito erariale, la eccepita mancata dimostrazione di aver riscosso somme all’esito della liquidazione – che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. costituisce il limite della loro responsabilità -, in quanto non può negarsi l’interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento del suo diritto e, conseguentemente, a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, avuto riguardo alla natura dinamica dell’interesse ad agire e, in particolare, alla possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 7 aprile 2017, n. 9094);

– con riferimento, poi, alla posizione del liquidatore, si rammenta che, in caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, e dell’art. 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto (così, ex coeteris, Cass. 29 novembre 2019, n. 29969);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez, dist. di Salerno, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 31 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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