Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33109 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 20/12/2018), n.33109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7975-2017 proposto da:

A.S., O.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDO

UBERTO TEDESCHI;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL” in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio

dell’avvocato GREGORIO ARENA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO FRANCHELLA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

che

i sig.ri A. e O. hanno proposto, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) srl, domanda di rivendica di beni mobili di vario genere che assumevano essere nella disponibilità della fallita, a titolo di deposito non oneroso, che il giudice delegato aveva rigettato per mancanza di prova della proprietà;

il Tribunale di Reggio Emilia l’ha rigettata, ritenendo inadeguata la produzione documentale, essendo costituita per alcuni beni da dichiarazioni scritte del preteso venditore generiche e prive di data certa anteriore al fallimento; per altri beni da documentazione priva di data certa o da prova documentale indiretta; e inidonei gli strumenti probatori richiesti (ordine di esibizione di documenti, di ispezione e c.t.u.);

gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Fallimento, ed hanno anche depositato memorie;

Diritto

CONSIDERATO

che

il primo motivo, circa la natura infungibile dei beni e la loro estraneità all’attività commerciale della società, denuncia astrattamente violazione di norme sulla interpretazione dei contratti di cui non è chiara la pertinenza nella specie, nè individua le affermazioni in diritto che si assumono contrastanti con specifiche e pertinenti norme di diritto; inammissibile è anche il secondo motivo che denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, circa la mancata ammissione delle istanze di esibizione documentale e ispezione dei locali della società per la verifica della presenza dei beni mobili, essendo il mezzo di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ammesso nei ristretti limiti indicati dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) e comunque non riferibile all’erronea valutazione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori;

il ricorso è inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5.200,00.

E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico dei ricorrenti come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA