Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33109 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5848/2012 R.G. proposto da:

La Rocca Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Tammetta Walter, con

domicilio eletto presso Pernarella Pietro in Roma via Vincenzo Ugo

Taby n. 19, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud Spa (già Equitalia Gerit Spa);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 787/40/11, depositata il 28 dicembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Rocca Srl impugna per cassazione, con cinque motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis per il recupero del credito d’imposta per l’anno 2002 relativo alle agevolazioni sul gasolio, indebitamente utilizzato in compensazione.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Equitalia Sud Spa è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia “Illegittimità della liquidazione ex art. 36 bis del credito d’imposta. Omessa notifica del preliminare atto di recupero del credito d’imposta previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 421, 422 e 423. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

2. Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.

2.1. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, va rilevato che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, (legge finanziaria per il 2005) testualmente dispone che “ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31 e ss., e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e ss., e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato …”.

Dal chiaro tenore della norma emerge che:

a) l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà (non l’obbligo) di emettere con riguardo all’indebito utilizzo del credito d’imposta in questione un “apposito atto di recupero”, che ha natura di atto impositivo;

b) il riconoscimento di tale facoltà non preclude “le attribuzioni e i poteri” attribuiti con il D.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque, non osta, sussistendone i presupposti, all’emissione della cartella D.P.R. n. 600 del 197, 3ex art. 36-bis.

Ne deriva che la mancata emissione dell’atto di recupero non costituisce, in sè, vizio della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, per la cui legittimità devono solo ricorrere le condizioni stabilite dal citato art. 36-bis.

2.2. Va escluso, in secondo luogo, che la motivazione della sentenza sia apparente.

La CTR, infatti, ha accertato “trattarsi nella fattispecie di versamenti omessi (liquidazioni periodiche) e quindi di somme dovute per stessa ammissione della ricorrente”, statuizione che, pur sintetica, coglie appieno le condizioni richieste dalla norma per la legittima emissione della cartella ex art. 36-bis cit., ossia che il credito abbia natura cartolare e non implichi valutazioni (v. Cass. n. 29582 del 16/11/2018).

3. Il secondo motivo denuncia”Illegittimità del recupero del credito d’imposta. Difetto di motivazione. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)” in ordine al difetto di motivazione della cartella e alle ragioni per cui la società non avrebbe dovuto utilizzare il credito in compensazione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La CTR, infatti, con accertamento in fatto, ha riscontrato che la cartella “conteneva tutti gli elementi previsti dalla legge per la sua comprensione e legittimità” e che, inoltre, il recupero del credito riguardava “versamenti omessi”, sicchè la motivazione non è mancante; la doglianza è comunque carente in punto di specificità e autosufficienza, neppure avendo la ricorrente riprodotto l’atto di cui è censurato l’asserito vizio.

4. Il terzo motivo denuncia “Inesistenza della notifica. Omessa compilazione della relata di notifica. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)” in relazione alla dedotta inesistenza della notifica per il denunciato vizio.

4.1. Pure tale censura è inammissibile, scontrandosi con l’accertamento in fatto operato dal giudice d’appello – in alcun modo censurato – secondo il quale “la cartella è stata notificata correttamente il 14.4.08 alla società”, da cui pure l’insussistenza del dedotto vizio di motivazione apparente.

L’asserita mancanza della relata della notifica (in ispecie se, come dedotto, sulla copia consegnata al destinatario) costituisce, del resto, non una ipotesi di inesistenza ma solo una irregolarità o, eventualmente, una nullità (v. Cass. n. 9377 del 21/04/2009; v. Cass. n. 952 del 17/01/2018), sicchè, come pure affermato dalla CTR, la proposizione del ricorso avverso la cartella determinava la sanatoria di ogni eventuale vizio.

5. Il quarto motivo denuncia “in merito all’omessa indicazione del responsabile del procedimento del ruolo. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, (art. 360 c.p.c., n. 3) Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

5.1. La contribuente si duole dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento del ruolo, irrilevante che la cartella sia stata emessa anteriormente al 1 luglio 2008, e lamenta, sul punto, la nullità della sentenza per motivazione apparente.

5.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 quanto alla dedotta violazione di legge atteso che, per la consolidata e ripetuta giurisprudenza della Corte, senza che la contribuente abbia offerto elementi suscettibili di mutare l’orientamento della stessa, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. n. 11856 del 12/05/2017; Cass. n. 12687 del 13/05/2019), mentre nella vicenda in esame è pacifico che la cartella si riferisce ad un ruolo emesso in epoca anteriore.

5.3. Il motivo è inammissibile anche con riguardo all’asserito vizio di motivazione apparente poichè, da un lato, la CTR ha specificamente accertato che il responsabile del procedimento era indicato nella persona di Paolo Sgariglia e quello dell’iscrizione a ruolo nella persona del direttore, e, dall’altro, la censura è carente in punto di autosufficienza, non avendo riprodotto l’atto di cui è contestata la validità, risolvendosi la doglianza, in realtà, in una non condivisione della normativa e della decisione e non in una lamentata apparenza della stessa

6. Il quinto motivo denuncia “in merito all’omessa sottoscrizione della cartella. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4). Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso.”

6.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., ponendosi in termini di non condivisibilità della normativa e della decisione che su di essa si fonda, di cui neppure coglie la ratio.

La CTR, infatti, nell’escludere ogni obbligo di sottoscrizione della cartella, si è attenuta alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (v. Cass. n. 26053 del 30/12/2015; Cass. n. 13461 del 27/07/2012; Cass. n. 21290 del 29/08/2018; Cass. n. 21844 del 07/09/2018).

7. il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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