Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33108 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16615-2017 proposto da:

B.A., C.L., B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4399/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti i ricorrenti C.- B. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, ritenendo indimostrata l’estensione degli immobili espropriati, ha ridotto il quantum risarcitorio dovuto in loro favore dal MEF a titolo di indennizzo per la perdita di beni ubicati all’estero e ne chiedono la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 345 c.p.c., avendo il decidente posto a fondamento della decisione rilievi ed eccezioni non proposti in primo grado; e 2) della violazione dell’ art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., avendo accollato agli attori l’onere di provare circostanze dedotte come eccezioni dal convenuto ed avendo assunto come prova un documento non agli atti del processo. Al proposto ricorso resiste con controricorso l’intimata amministrazione. Memorie dei ricorrenti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, poichè, una volta rammentato più in generale che le eccezioni rilevabili ad istanza di parte, a cui si richiama l’art. 345 c.p.c., sono solo quelle espressione di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare in funzione modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa altrui (Cass., Sez. U, 27/07/2005, n. 15661), nella specie il ragionamento decisorio a mezzo del quale il decidente è pervenuto alla conclusione di ridurre sensibilmente la pretesa attorea non deflette dalle normali regole che governano l’onere della prova nel campo del processo civile, di talchè, quando ha inteso rilevare che l’estensione dei beni espropriati nella misura indicata dai ricorrenti era priva di riscontro, lungi dal porre a fondamento della decisione fatti non dedotti dalla controparte, ha unicamente voluto rimarcare anche nel caso in esame la piena vigenza di dette regole.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato, dovendo reiterarsi, quanto alla prima rimostranza, gli argomenti già spesi in relazione al primo motivo e, quanto alla seconda, dovendo invece rilevarsi, anche nell’ipotesi in cui essa fosse fondata, il difetto di interesse dei ricorrenti, dal momento che, da un lato, il rigetto della domanda è stato motivato perchè non vi era la prova di un’estensione dei beni maggiore di quella documentata e, quindi, non già perchè vi era la prova documentale di un’estensione minore, e dall’altro, che ove si espungesse dal processo la detta prova documentale, la pretesa degli istanti, essendo stata accolta dal decidente di appello in base a quanto risultante da essa, verrebbe paradossalmente ad essere privata del principale se non unico elemento che ne giustifica, sia pure nei ridetti limiti, l’accoglimento.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5 Spese alla soccombenza Non è dovuto il raddoppio del contributo

unificato risultando dagli atti che il processo è esente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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