Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33107 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16319-2017 proposto da:

LEUCOPETRA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DI LORENZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato UMBERTO MARRAZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POGGIOMARINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUISA BELCUORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la s.p.a. Leucopetra impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione di condanna della medesima a ripetere in favore del Comune di Poggiomarino i contributi CONAI riscossi per conto di quest’ultimo tra il 2001 ed il 2008 e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’errore di diritto e del vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il decidente 1) nell’interpretare la volontà contrattuale delle parti ovvero le missive in data 11 e 31.1.2001 e 29.12.2005, ritenute deleghe all’incasso dei contributi e non cessioni di credito; e 2) nel dichiarare inammissibile la produzione avanti a sè dei documenti costituiti dal report riepilogativo dei ricavi e dei costi sostenuti per la gestione delle deleghe e dai giustificativi relativi.

Al proposto ricorso resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Espunte previamente le doglianze motivazionali in applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè, essendo inteso a promuovere – come si evince dalle ripetute espressioni che ricorrono in questo senso nella sua illustrazione (“i giudici d’appello avrebbero dovuto valutare… “; “i giudici d’appello hanno omesso di considerare…”; “la Corte d’Appello illegittimamente ha ritenuto di non attribuire… “, ecc.) – una rivisitazione dell’apprezzamento di merito effettuato dal decidente di merito, esso non si allinea all’insegnamento di questa Corte in punto di censurabilità in cassazione dell’errore ermeneutico, giacchè, fermo, in generale, che la deducibilità di esso in questa sede onera la parte di specificare i canoni in concreto violati ed, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, è noto che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito (Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14335) e che le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319).

3. Il secondo motivo – anch’esso sfrondato previamente dalle doglianze motivazionali per le ragioni di cui sopra – è invece infondato, dovendo la specie regolarsi, ratione temporis, in base al novellato dettato dell’art. 345 c.p.c., comma 3, di modo che l’assunto enunciato del giudicante, che appunto in applicazione alla norma de qua ha ritenuto inammissibile le produzioni documentali “che potevano e dovevano… essere depositati in primo grado”, risulta sul punto, in ragione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado, pienamente rispettoso dell’orientamento di questa Corte, dell’avviso che “la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.L. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del citato D.L. n. 83 e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012” (Cass., Sez. II, 14/03/2017, n. 6590).

4. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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